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Ordinanza ingiunzione - 7 maggio 2015 [4226113]

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[doc. web n. 4226113]

Ordinanza ingiunzione - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 274 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza Compagnia di Gaggiolo, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 25058/78073 del 27 novembre 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo nei confronti di XX, C.F.: ..., con sede in Induno Olona (VA), Via YY, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 27 novembre 2012, dalla quale è risultato che XX acquisisce dati personali, attraverso un form denominato "contatti" presente sul proprio sito internet: www...., fornendo un´informativa, prevista dall´art.13 del Codice, inidonea in quanto priva degli elementi previsti alle lettere a), b), c), e), f);

VISTO il verbale n. 28 del 27 novembre 2012 con cui è stata contestata alla predetta impresa la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia di Gaggiolo predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 21 dicembre 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l´impresa rappresentava che "alla sezione "contatti", gli utenti potevano prendere contatto con l´impresa per richiedere informazioni" e che "era presente l´informativa, richiedendo dati personali non obbligatori" per i quali era richiesto il consenso, oltre al fatto che le email ricevute dall´aprile 2012 non erano mai state aperte e che, non essendoci alcun servizio di registrazione, di fatto si configurava "semplicemente la possibilità di mandare una mail alla ditta per prendervi contatto";

RITENUTO che le argomentazioni addotte, ribadite nell´audizione, non risultano idonee in relazione a quanto contestato, in quanto il testo dell´informativa presente sul sito all´atto del controllo era del tutto generico e privo della maggior parte degli elementi necessari sulla base di quanto previsto dall´art.13 del Codice, a fronte del trattamento dei dati personali degli utenti, intendendosi, come tale, anche la sola raccolta ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice;

RILEVATO, quindi, che l´impresa ha effettuato un trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccolti attraverso la compilazione di un form omettendo di rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 13 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. XY, nato a Varese (VA) il 22 giugno 1965, (C.F. ...), titolare dell´omonima impresa individuale XX, con sede in Induno Olona (VA), Via YY, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

allo stesso di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia