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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4226459]

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[doc. web n. 4226459]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 344 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 marzo 2015 da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti di Fondazione Libera Informazione, in qualità di editore della rivista on-line "Libera Informazione", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line della predetta rivista (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di un articolo del JJ dal titolo "KK", contenente dati personali che la riguardano riferiti ad un´indagine giudiziaria nella quale  è stata coinvolta, ha chiesto la "rimozione" di tale articolo ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato periodico, nonché, in mero subordine, l´aggiornamento delle notizie in esso contenute al fine di rendere immediatamente percepibile agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi della vicenda narrata; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine dalla presenza in rete di notizie, di cui alcune peraltro "parzialmente false", riferite ad un procedimento avviato a Milano per evasione fiscale nel quale l´interessata "non è mai stata indagata" e ad altra indagine penale conclusasi con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste da parte del G.I.P. del Tribunale di Marsala e con successiva inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero presso il medesimo tribunale; l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 29 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 marzo 2015, con cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Giulio Vasaturo, nel rappresentare di avere provveduto a rimuovere "in via cautelativa, già in data 25 febbraio 2015 e, quindi, precedentemente al deposito del ricorso in oggetto, ogni riferimento alla persona della ricorrente dal testo dell´articolo segnalato (…)", ha affermato che "in data 11 marzo 2015 l´articolo in questione è stato integralmente rimosso dal sito web di Libera Informazione";

VISTA la nota del 18 marzo 2015 con la quale la ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta rimozione dell´articolo in questione, ha sottolineato che la stessa, "per espressa ammissione di controparte, è avvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso" e che "l´eliminazione del nominativo dell´interessata già in data 25.2.2015 è circostanza dedotta ma non provata";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 24 marzo 2015 nel corso della quale la ricorrente, nel ribadire che l´articolo oggetto del ricorso è stato rimosso solo in data 11 marzo 2015 e quindi successivamente al deposito dello stesso, ha insistito per la condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fondazione Libera Informazione nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Fondazione Libera Informazione, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia