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Lavoro e previdenza sociale - L'attribuzione di una qualifica al dipendente esula dalle competenze del Garante - 11 settembre 2001 [42336]

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 [doc web n. 42336]

Lavoro e previdenza sociale - L´attribuzione di una qualifica al dipendente esula dalle competenze del Garante - 11 settembre 2001

Con una istanza di rettifica dei dati personali non possono essere formulate richieste di rettifica di informazioni (in particolare, qualifiche) che costituiscono espressione del livello d´inquadramento mansionistico e retributivo del dipendente in azienda, ove sussista controversia tra il datore/titolare dei dati e il lavoratore/interessato in ordine alla corretta individuazione di detto inquadramento sulla base delle mansioni svolte dal dipendente e della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. Rimane però impregiudicata la facoltà del lavoratore di far valere i propri diritti dinanzi al giudice ordinario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di WZ S.p.A.., in relazione al mancato riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 con le quali aveva chiesto alla citata società, di cui è dipendente, di prendere visione dei propri dati personali e di ottenerne la rettifica e l´integrazione con specifico riguardo al riconoscimento della mansione di "program manager";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 8616 del 18 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 26 luglio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando, ad integrazione e conferma di quanto in precedenti occasioni già comunicato, che:

  • il fascicolo personale del ricorrente "risulta integro non essendo stato né alterato, né manomesso";
  • il "workfile rilevaz. 1698 wkI", già oggetto di precedenti chiarimenti forniti all´interessato, non è più attivo nel sistema informativo aziendale e che nel data base del medesimo sistema l´interessato viene abbinato al ruolo professionale di "professional qualità e sicurezza";
  • la società è in possesso di tutta la documentazione fatta pervenire a più riprese dal ricorrente e che di tutti i documenti ed i files citati l´interessato può prendere visione chiedendo altresì il rilascio di copie;
  • il ricorrente risulterebbe "correttamente inquadrato nel rispetto dei suoi requisiti di professionalità" e che le eventuali rivendicazioni in merito esulerebbero dal campo di applicazione della legge n. 675;

VISTE le note di replica del ricorrente consegnate il 31 luglio, il 1° agosto, il 5 ed il 6 settembre 2001 con le quali lo stesso ribadisce le proprie richieste sostenendo che l´alterazione della propria "mansione/ruolo" avrebbe provocato "di conseguenza la svalutazione di tutte le attività" dallo stesso svolte nella società;

VISTO il verbale dell´audizione del 5 settembre nel corso della quale sono state ribadite le posizioni delle parti;

RILEVATO che non sono emersi nel procedimento elementi che facciano ritenere sussistente un trattamento illecito dei dati dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, non possono essere proposte richieste di rettifica di determinati dati personali (in particolare qualifiche) che sono espressione del grado o del livello retributivo o delle funzioni dei dipendenti di una società, dati derivati da operazioni di inquadramento o da atti di applicazione di contratti collettivi di lavoro;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di far valere i propri diritti dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria proponendo un´azione per il riconoscimento delle denegate mansioni e dei diritti connessi alle corrispondenti qualifiche;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali dell´interessato;

b) infondata la richiesta di correzione dei dati personali nei termini di cui in motivazione;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli