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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centrex srl - 4 giugno 2015 [4240338]

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[doc. web n. 4240338]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centrex srl - 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 339 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in Autorità il 25 marzo 2011, con cui veniva lamentata la ricezione di una telefonata promozionale preregistrata su un´utenza iscritta nel Registro pubblico delle opposizioni, l´Ufficio avviava un´attività istruttoria (seguita da un accertamento ispettivo svolto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza), all´esito della quale veniva accertato che Centrex srl in liquidazione, con sede in San Giuliano Terme (PI), via Lenin n. 132, P.I. 01968190502, ha svolto attività di telemarketing per conto della società committente DS Development Sale srl, in assenza del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

VISTO il verbale n. 1073/72899 del 15 gennaio 2013, con cui è stata contestata a Centrex srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-quater, del Codice, in relazione all´art. 130, comma 3-bis, per aver effettuato una telefonata promozionale su un´utenza iscritta al Registro pubblico delle opposizioni, in assenza del consenso dell´interessato;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 12 febbraio 2013, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha chiesto che la sanzione amministrativa venga determinata nella misura del minimo edittale, sulla base dei criteri di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981, considerato che la violazione ha avuto origine da una sola segnalazione, che lamentava l´effettuazione di una sola telefonata promozionale, in una fase, tra l´altro, in cui era da poco intervenuta la disciplina sul Registro pubblico delle opposizioni;

RITENUTO che l´entità della violazione, avuto riguardo ai criteri di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981, deve essere considerata di lieve entità, in quanto risulta accertata l´effettuazione di una sola telefonata promozionale nei confronti di un solo interessato, e che la parte ha dichiarato di aver prontamente cessato operazioni di trattamento di dati personali simili a quella oggetto del presente procedimento;

RILEVATO, quindi, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali per finalità di telemarketing (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza aver acquisito il preventivo consenso ai sensi dell´art. 130, comma 3-bis, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-quater, del Codice, che punisce la violazione del diritto di opposizione di cui all´art. 130, comma 3-bis, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Centrex srl in liquidazione, con sede in San Giuliano Terme (PI), via Lenin n. 132, P.I. 01968190502, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-quater, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia