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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Impiego24.it s.r.l. - 11 giugno 2015 [4243173]

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[doc. web n. 4243173]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Impiego24.it s.r.l. - 11 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 349 dell´11 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, anche a fronte di un´attività di controllo effettuata in data 9 luglio 2012 dall´Ufficio del Garante e in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 27265/80881 del 2 novembre 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute dell´11 e 12 dicembre 2012 nei confronti di Impiego24.it s.r.l. P.Iva: 03406490130, con sede in Como, via L. Dottesio n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che, sul sito Internet www.impiego24.it, era presente un form di raccolta dati, mediante il quale gli utenti effettuavano una procedura di registrazione al predetto sito Internet. Per perfezionare la procedura relativa alla registrazione, gli utenti/interessati trovavano pre-impostati, mediante appositi "flag", tre distinti consensi al trattamento con specifico riferimento alle finalità di: invio di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche  e sondaggi di opinione da parte di Impiego24 s.r.l.; attività di analisi e miglioramento dell´offerta e dei servizi del sito in linea con le preferenze e gli interessi dell´utente/interessato; invio di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche  e sondaggi di opinione da parte di aziende terze. Inoltre, i consensi riferiti alle prime due finalità descritte, erano obbligatori per poter perfezionare la descritta procedura di registrazione, in violazione di quanto previsto dall´art. 23 del Codice;

CONSIDERATO che, successivamente, il Garante, con provvedimento n. 547 del 5 dicembre 2013 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2865637), ha accertato come la predetta società non abbia reso, nel form di raccolta dati, una idonea informativa comprensiva di tutti gli elementi previsti dalle lettere dalla a) alla f) dell´art. 13 del Codice, provvedendo a contestare la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice con verbale n. 4424/80881 del 12 febbraio 2014, a fronte del quale il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con effetto estintivo del relativo procedimento sanzionatorio;

VISTO il verbale n. 5/2012 dell´11 febbraio 2013 con cui è stata contestata alla società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i trattamenti effettuati mediante la procedura di registrazione al sito Internet www.impiego24.it;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione n. 5/2012, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 16 aprile 2013 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, tra l´altro, ha evidenziato come "(…) si può facilmente desumere che una mail con la quale l´operatore si limiti a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali, indicando a tal fine esclusivamente i propri dati identificativi e ragionevolmente, entro limiti rigorosi, anche il proprio settore di attività, non pare possa essere fatta rientrare nella previsione di cui all´art. 130 co. 1 e 2 del Codice sulla Privacy, così come non può essere considerato in stridente contrasto con gli artt. 23 co. 3, 162 co. 2 e 167 D.Lgs 196/2003";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 8 luglio 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha osservato come "(…) il sito è stato attivato, nel mese di giugno 2012, da Società esterna che ha predisposto anche i form contestati", ove, peraltro, "Nel mese di ottobre 2012 è stata avviata l´attività di verifica ed analisi dell´adeguamento del sito alla normativa privacy da parte di Impiego 24. Nel corso di tale attività, ovvero nel mese di dicembre 2012, è intervenuto l´accertamento ispettivo della G.d.F";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto ritenuto, nel caso di specie trova applicazione il regime regolato dall´art. 130, comma 1 del Codice, atteso che la società, a fronte dei trattamenti effettuati per l´effettuazione di invio di comunicazioni commerciali (direct marketing, direct mailing, telemarketing, invio di sms e mms), è tenuta ad acquisire il consenso del "contraente" (persone che si iscrivono al sito www.impiego24.it), come peraltro stabilito dal Garante anche nel provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012 (doc. web n. 2094932). Si rileva, altresì, come non possa trovare applicazione l´esimente dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che, nel caso di specie, non ne ricorrono gli elementi costitutivi. Si rileva, inoltre, l´inconferenza delle ulteriori argomentazioni proposte, atteso che, quanto asserito non sostanzia alcuna esimente rispetto all´obbligo di acquisire un libero consenso al trattamento dei dati. L´aver reso l´espressione del consenso obbligatoria per poter completare la procedura di iscrizione al sito www.impiego24.it, e l´aver preimpostato i flag in senso positivo (acconsento), circostanze ammesse dal trasgressore nella memoria difensiva, configurano una violazione dell´art. 23 del Codice. Il fatto, non contestato, che la manifestazione del consenso fosse predisposta mediante la pre-impostazione del "flag" sulla dicitura "Acconsento", era idoneo a condizionare la volontà dell´interessato, così come peraltro più volte asserito dall´Autorità in diversi provvedimenti (già con provv. 10 maggio 2006 doc. web n. 1298709 e più di recente, tra gli altri, con provv. del 4 luglio 2013 doc. web n. 2542348 recante Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam);

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) degli utenti (interessati) che effettuano la procedura di registrazione, senza acquisire il prescritto consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascun rilievo;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione del numero degli utenti iscritti (420.000), deve essere quantificato nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Impiego24.it s.r.l. P.Iva: 03406490130, con sede in Como, via L. Dottesio n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia