g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda di Servizi per la persona “Carlo Pezzani” di Voghera - 25 giugno 2015 [4261202]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4261202]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda di Servizi per la persona "Carlo Pezzani" di Voghera - 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 382 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 16 aprile 2013 n. 9557/78951 di protocollo, con cui è stata contestata all´Azienda di Servizi per la persona "Carlo Pezzani" di Voghera, con sede in Voghera (PV), viale Repubblica 86 (C.F. 86000150184), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver pubblicato nell´albo pretorio informatico presente sul sito web della suddetta ASP, la Determina n.3/Direttore/0023 del 25/01/2012 contenente i nominativi degli ospiti che non hanno corrisposto la retta di soggiorno della struttura, causando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti legislativi;

CONSIDERATO che la determina riporta esclusivamente il nome e cognome di cinque ospiti e che era stata immediatamente rimossa dal sito, la sanzione è stata contestata applicando la riduzione prevista dall´art. 164 bis, comma 1, per i casi di minore gravità;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che nelle memorie difensive presentate e nelle osservazioni svolte in sede di audizione non sono stati evidenziati elementi ulteriori rispetto a quelli posti alla base della nota di chiusura dell´istruttoria preliminare e della contestazione. Resta quindi fermo che poichè il Regolamento della Regione Lombardia n.11 del 4 giugno 2003, e successive modificazioni, prevede solo la pubblicazione delle delibere assunte dall´organo di amministrazione delle ASP (e non delle determine adottate dal Direttore dell´Azienda), la diffusione dei dati contenuti nella delibera di cui sopra risulta effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art.19, comma 3 del Codice;

RILEVATO che l´Azienda di Servizi per la persona "Carlo Pezzani" di Voghera ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione di dati personali, in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Azienda di Servizi per la persona "Carlo Pezzani" di Voghera, con sede in Voghera (PV), viale Repubblica 86 (C.F. 86000150184), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia