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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4346384]

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[doc. web n. 4346384]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 403 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 marzo 2015 nei confronti di A.N.A.C.T. – Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore con cui XY, KW e ZK, rappresentate e difese dall´avv. Carlo De Marchis, in qualità di ex dipendenti dell´Associazione resistente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali che le riguardano eventualmente utilizzati "al fine di procedere alla loro individuazione tra gli esuberi dell´associazione", le modalità del trattamento "ed in ogni caso i risultati in forma analitica e dettagliata" dello stesso, nonché di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento; le ricorrenti hanno, in particolare, eccepito l´illegittimità del licenziamento intimato "per giustificato motivo oggettivo per riduzione attività", ritenendo insussistente la predetta motivazione in quanto l´individuazione dei dipendenti in esubero sarebbe stato frutto di una scelta unilaterale del datore di lavoro; le interessate hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´Associazione resistente a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´8 aprile 2015 con cui il titolare del trattamento ha dichiarato di "non essere tenuto, a norma di legge, a riscontrare l´interpello ex art. 146 del d.lgs. n. 196 del 2003"; vista la successiva nota del 10 aprile 2015 con cui la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Ghera, ha rilevato che in base all´art. 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, contenente "Norme sui licenziamenti individuali", il dipendente può impugnare il licenziamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dei motivi dello stesso, dovendo poi procedere, a pena di inefficacia della predetta impugnazione, al deposito del relativo atto di ricorso presso la cancelleria del giudice del lavoro entro il successivo termine di centottanta giorni; il titolare del trattamento, rilevando che nel caso in esame il termine per incardinare il giudizio innanzi al giudice del lavoro non sarebbe ancora decorso, ha pertanto invocato, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, l´esistenza di legittimi motivi per differire il diritto di accesso, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto all´esercizio del diritto di difesa, in quanto pendente fra le parti una fase "precontenziosa in ragione dell´impugnativa del licenziamento formulata dalle lavoratrici e ritenuta quindi probabile la (successiva) necessità di predisporre una difesa in giudizio" anche "alla luce del particolare regime probatorio vigente" nel relativo giudizio in cui l´onere di dimostrare i fatti costitutivi del licenziamento spetta al datore di lavoro;

VISTA la nota del 25 giugno 2015 con cui le ricorrenti hanno rappresentato di aver proceduto, anteriormente "alla scadenza del termine di 180 giorni per la instaurazione del ricorso giudiziario", ad esperire il tentativo di conciliazione di cui all´art. 410 comma 6 c.p.c., manifestando altresì l´intenzione di  promuovere, entro il termine di scadenza del 5 luglio 2015, il conseguente "giudizio avvalendosi del termine residuo al fine di poter ottenere", attraverso il presente procedimento, "le informazioni essenziali per integrare il ricorso ex art. 414 c.p.c."; le ricorrenti hanno dunque ribadito l´interesse a conoscere i dati richiesti precisando che quest´ultimo deve ritenersi sussistente anche "in ragione dell´onere di allegazione che incombe al lavoratore" che "nel giudizio avverso un licenziamento per giustificato motivo oggettivo" è tenuto a dimostrare gli elementi su cui si fonda la propria domanda;

VISTA la nota del 25 giugno 2015 con cui la parte resistente, nel confermare il tentativo di conciliazione esperito dalle ricorrenti a cui il datore di lavoro ha ritenuto di non partecipare, ha ribadito le ragioni già dedotte a fondamento della richiesta di rigetto delle istanze delle interessate;

CONSIDERATO che la disposizione di cui all´art. 8 comma 2, lettera e) del Codice prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne un pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che l´Associazione resistente risulta aver fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti, peraltro confermata dalle stesse ricorrenti, anche attraverso il tentativo di conciliazione esperito dalle stesse, in ragione della quale il disvelamento delle informazioni richieste nel presente procedimento pregiudicherebbe il proprio onere probatorio nel giudizio di impugnazione del licenziamento; ritenuto quindi che, sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato essendo stato legittimamente invocato dal titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, il differimento del diritto di accesso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia