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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4346417]

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[doc. web n. 4346417]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 404 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 marzo 2015 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, contestando il merito del riscontro già ottenuto, ha ribadito le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") chiedendo la cancellazione o la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano contenuti in "qualsiasi documento e/o prodotto fornito dalla società resistente" e riferiti a tre eventi pregiudizievoli di cui due ipoteche giudiziali, iscritte rispettivamente nel 2003 e nel 2005, ed un pignoramento immobiliare, risalente al 2001; l´interessato ha, in particolare, lamentato che il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, lesive della sua immagine commerciale e finanziaria, sarebbe illegittimo alla luce dell´ampio lasso di tempo decorso dal verificarsi degli eventi riportati, nonché dell´"avvenuta estinzione della procedura esecutiva in danno del ricorrente e contestuale trasferimento dell´immobile a seguito di decreto del giudice dell´esecuzione"; rilevato che il ricorrente ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 maggio 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7;

VISTA la nota del 15 aprile 2015 dove il titolare del trattamento, nel rilevare di aver "dato puntuale riscontro alle istanze formulate dallo stesso ricorrente prima dell´odierno ricorso", ha ribadito la piena legittimità del trattamento posto in essere evidenziando che "la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…), si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società resistente ha comunque comunicato che "in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali e in un´ottica di massima collaborazione (…), ha provveduto, a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute"; vista la nota del 26 maggio 2015 con cui Crif S.p.A. ha inviato all´interessato la stampa del nuovo report in cui non risultano attualmente menzionati i dati contestati nell´atto di ricorso;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento dichiarato di aver disposto, nelle more della redazione del citato codice deontologico, la sospensione delle informazioni pregiudizievoli relative al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia