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Provvedimento del 30 luglio 2015 [4370788]

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[doc. web n. 4370788]

Provvedimento del 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 463 del 30 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice) con la quale XY ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano detenuti da Experian-Cerved Information Services S.p.A.;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 29 aprile 2015 nei confronti della citata società con il quale l´interessata, dopo aver ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha chiesto l´oscuramento e/o la cancellazione dei dati che la riguardano riferiti ad un provvedimento di sequestro di beni immobili trascritto presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari; visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali informazioni, che comporta notevoli difficoltà per la stessa nell´accesso al credito, sarebbe eccedente, tenuto conto che tale pregiudizievole di conservatoria sarebbe stato oggetto di annotazione di cancellazione in data 23 luglio 2010 a causa del provvedimento di dissequestro dei beni pronunciato dal Tribunale di Sassari; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 24 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 maggio 2015 con cui la resistente ha sostenuto la legittimità e pertinenza del trattamento posto in essere tenuto conto che le informazioni in questione sono esatte ed "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza"; rilevato comunque, che la società nelle more della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali ha provveduto alla sospensione temporanea della visibilità a terzi dei dati oggetto di ricorso;

VISTA la nota  del 14 maggio 2015 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha insistito per la cancellazione dei dati oggetto di contestazione;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 147 del Codice essendo state le richieste di oscuramento e/o cancellazione formulate dall´interessata per la prima volta nell´atto di ricorso e non  previamente avanzate con l´interpello ai sensi dell´art. 146 del Codice; rilevato infatti che con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice l´interessata ha avanzato esclusivamente una richiesta di accesso ai dati personali alla quale peraltro la resistente aveva fornito riscontro, come risulta dalla stessa documentazione in atti;

RILEVATO tuttavia, che la società resistente, ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto e nelle more della redazione del citato  codice di deontologia e buona condotta per le informazioni commerciali, ha nel corso del procedimento provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessata;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia