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Provvedimento del 30 luglio 2015 [4370883]

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[doc. web n. 4370883]

Provvedimento del 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 464 del 30 lugio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 29 aprile 2015 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Garibaldi Pace, ha chiesto a Cerved Group S.p.A. e alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati che lo riguardano ove associati al fallimento della XX S.r.l. di cui era amministratore unico; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente tenuto conto sia del tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento (2004) che dalla chiusura del fallimento avvenuta in data 25 novembre 2009; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 giugno 2015 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 maggio 2015 con la quale la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta di cancellazione e/o sospensione avanzata dal ricorrente; rilevato, infatti, che ai sensi dell´art. 8 della legge n. 580 del 1993 le Camere di commercio provvedono alla tenuta del registro delle imprese nel quale devono essere annotate le principali informazioni che riguardano la vita dell´impresa, ivi comprese quelle relative alla dichiarazione di fallimento (art. 17 comma 2 del R.D. 16.03.1942, n. 267 contenente la Disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, come modificato dal d.lgs. n.169 del 12.09.2007) informazioni queste che sono destinate alla generalità degli interessati i quali vi accedono tramite la consultazione della visura o del certificato anagrafico camerale; rilevato tuttavia, che  per effetto della riforma della legge fallimentare, l´annotazione della chiusura del fallimento nel Registro delle Imprese (obbligo previsto dall´art. 119 della legge fallimentare che richiama l´art.17 della stessa legge) comporta che le iscrizioni relative alla vicenda fallimentare (atti depositati e modifiche) vengano trascritte solo nella visura storica della società ed oscurate/eliminate dagli ordinari documenti anagrafici (visura e certificato); tale procedimento, che è proprio di tutte le Camere di commercio italiane, è previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 febbraio 1996, come da ultimo modificato dal D.M. del 18 settembre 2014;

VISTA la nota del 19 maggio 2015 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha ribadito la liceità del trattamento posto in essere in quanto riferito a dati provenienti da pubblici registri consultabili da chiunque, manifestando tuttavia la disponibilità ad aderire alle richieste avanzate dal ricorrente attraverso la sospensione temporanea della visualizzazione delle informazioni oggetto di contestazione nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al medesimo, "in attesa che vengano definiti i criteri e le regole a cui gli operatori dovranno uniformemente attenersi in virtù della (…) prossima definizione del codice deontologico" per le attività di informazione commerciale;

VISTA la nota del 27 maggio 2015 con la quale il ricorrente ha sottolineato la tardività del riscontro fornito da Cerved Group S.p.A. mentre ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo;

RITENUTO che nei confronti della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto le informazioni in questione sono lecitamente conservate dall´ente pubblico resistente in conformità alla legislazione vigente;

RILEVATO tuttavia, che Cerved Group S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha nel corso del procedimento provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato; ritenuto pertanto di dover dichiarare nei confronti di tale società non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

b) dichiara il ricorso infondato nei confronti della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo;

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia