g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 luglio 2015 [4370926]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4370926]

Provvedimento del 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 465 del 30 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 aprile 2015 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione o la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano contenuti in "qualsiasi documento e/o prodotto fornito dalla società resistente" relativi ad un pignoramento immobiliare iscritto a suo carico il 20 giugno 2011; il ricorrente ha, in particolare, lamentato che il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, lesive della sua immagine commerciale e finanziaria, sarebbe illegittimo tenuto conto del tempo trascorso (oltre 4 anni), nonché dell´intervenuta estinzione della procedura esecutiva presupposta, avvenuta in data 24/05/2012, "con conseguente vendita dell´immobile oggetto del pignoramento e relativo annotamento di cancellazione"; rilevato che l´interessato ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 c0mma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 maggio 2015 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la liceità del trattamento posto in essere in quanto riferito a dati provenienti da pubblici registri consultabili da chiunque, manifestando tuttavia la disponibilità ad aderire alle richieste avanzate dal ricorrente attraverso la sospensione temporanea della visualizzazione delle informazioni concernenti il pignoramento immobiliare nell´ambito dei report riferiti al medesimo, tenendo conto degli "orientamenti emersi nei recenti provvedimenti relativi ad altri analoghi ricorsi" presentati innanzi all´Autorità;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento dichiarato di aver disposto, nelle more della redazione del codice deontologico, la sospensione delle informazioni pregiudizievoli attinenti il pignoramento immobiliare citato nell´atto di ricorso nell´ambito dei prodotti informativi relativi all´interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia