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Provvedimento del 1° ottobre 2015 [4430497]

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[doc. web n. 4430497]

Provvedimento del 1° ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 516 del 1° ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 maggio 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Fabrizio Fiorino, in qualità di erede del coniuge deceduto in Australia il 31 luglio 2012, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi al de cuius riferiti a tutti i rapporti postali intrattenuti con la citata società, ivi compreso "il saldo in giacenza sul conto"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 luglio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 18 e 19 giugno 2015 con le quali Poste Italiane S.p.A., nel riportarsi a quanto dedotto nella nota inviata all´interessata il 15 giugno 2015 (di cui ha allegato copia), ha rappresentato la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all´identità della ricorrente e al suo status di erede (in particolare copia di un documento di identità o equipollente in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autenticata) in quanto dalla documentazione prodotta in data 20 giugno 2014 per l´apertura della pratica successoria risulta che il de cuius avesse contratto matrimonio con la HH e non XY, attuale ricorrente; ciò premesso la società resistente ha comunque evidenziato che laddove l´interessata voglia ottenere copia della documentazione bancaria riferita al coniuge defunto, la stessa potrà essere rilasciata ai sensi dell´art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario previo pagamento di una somma a carico dell´interessata medesima;

VISTA la memoria di replica datata 2 luglio 2015 con la quale la ricorrente, nel chiarire che "il cognome HH indicato nel proprio documento di riconoscimento fa riferimento al cognome di precedenti nozze, in quanto la normativa in Australia prevede che in seguito a matrimonio le donne prendano il cognome del marito in via ufficiale, il che comporta il cambio del cognome in tutti gli uffici anagrafici e documenti di riconoscimento", ha affermato che, conseguentemente, "al momento del matrimonio la signora XY era riconosciuta con il cognome "HH", poi mutato in "XY" nell´ordinamento australiano" (come risulta dal certificato di matrimonio di cui ha allegato copia); la ricorrente  ha inoltre contestato la richiesta, formulata dalla resistente, di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata (peraltro richiesta per la prima volta "in data 10.2.2015 a distanza di otto mesi dalla richiesta di informazioni del saldo residuo in giacenza sul conto corrente") evidenziando come "la procedura successoria avviata presso Poste Italiane S.p.A. debba essere tenuta distinta dalla richiesta di informazioni de quo. (…) L´accesso ai dati bancari/postali senza particolari formalità ed oneri"  consente infatti al "titolare del diritto a succedere, di prendere visione dello stato patrimoniale del de cuius prima di avviare ogni azione successoria"; in questo senso, "il diniego di fornire tali informazioni costituisce pertanto una ulteriore compressione degli stessi diritti successori della ricorrente";

VISTA la nota datata 31 luglio 2015 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato all´interessata le informazioni relative ai prodotti postali intestati al de cuius, riferite a: 1) conto corrente postale n. *** cointestato e relativo saldo; 2) buoni fruttiferi postali con relative date di emissione e di rimborso; 3) deposito titoli n. ***, cointestato, chiuso il 14/9/2005; 4) polizza assicurativa "Posta Futuro Unico Clienti" sottoscritta in data 20/3/2003 e liquidata in data 21/11/2012; la resistente ha quindi precisato che "per quanto riguarda le movimentazioni relative ai buoni fruttiferi postali, non esiste una documentazione che attesti le movimentazioni/saldi attivi e passivi, ma unicamente documentazione relativa a richiesta di emissione e di rimborso", mentre per quanto attiene il rapporto di conto corrente, l´estratto conto "potrà essere fornito previa compilazione del modulo di richiesta copia estratto conto bancoposta, a lei inviato in allegato al riscontro del 30 settembre 2014, da consegnare all´Ufficio postale unitamente alla ricevuta dell´importo dettagliato nel Foglio informativo";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento e che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi (secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 5.1 delle Linee guida relative ai trattamenti in ambito bancario sopra citate); rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice  che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso in esame  l´interessata, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, ha diritto di accedere ai dati bancari relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la società resistente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti;

RITENUTO pertanto, che dall´esame della documentazione in atti, il riscontro fornito dalla società resistente risulta parziale in quanto, non sono stati forniti i dati contenuti nella documentazione contabile riferita al rapporto di conto corrente postale  n. ***,  cointestato, aperto in data 27/9/2001 e al deposito titoli n. ***, cointestato, chiuso il 14/9/2005; ritenuto quindi, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Poste Italiane S.p.A. di comunicare all´interessata, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente di terzi, i dati personali riferiti al de cuius relativi al rapporto di conto corrente e al deposito titoli sopra indicati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in ordine ai dati comunicati dal titolare del trattamento, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo  su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. di comunicare all´interessata, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente di  terzi, i dati personali riferiti al de cuius relativi al rapporto di conto corrente postale  n. ***,  aperto in data 27/9/2001 e al deposito titoli n. *** chiuso il 14/9/2005, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati personali già comunicati;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti nella misura di euro 350  a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia