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Elenco telefonico generale: comunicato congiunto - 13 giugno 2002

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Elenco telefonico generale: comunicato congiunto

In vista della prevista realizzazione di un elenco telefonico generale contenente anche i dati degli abbonati al servizio di telefonia mobile, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, in stretta collaborazione e nell’ambito delle rispettive competenze, hanno individuato le modalità e le garanzie per figurare in tale elenco.

La formazione dell’elenco, che riguarda milioni di cittadini italiani, è prevista dal D.P.R. 11 gennaio 2001, n.77 che dà attuazione a due direttive comunitarie da applicarsi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle TLC. L’Italia è il primo paese nell’Unione Europea a dare attuazione per questa parte alle due direttive.

Nel corso della consultazione tra le due Autorità, avviata lo scorso anno, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato due provvedimenti, uno del 6 febbraio scorso e, l’altro, in data odierna, con i quali ha stabilito procedure e modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi.

Poiché alcuni aspetti riguardano la protezione dei dati personali e della vita privata, il Garante per la privacy ha nel frattempo adottato, lo scorso 23 maggio, un proprio provvedimento con il quale ha segnalato agli operatori di telecomunicazioni le necessarie garanzie da osservare. Si tratta di un vero e proprio "decalogo" nel quale vengono indicate le modalità per assicurare il rispetto della vita privata degli abbonati nella raccolta dei dati personali e nella tenuta degli elenchi. Il provvedimento è stato inviato, oltre che ad associazioni di consumatori, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che lo ha fatto proprio nella decisione odierna su proposta del Commissario relatore Alfredo Meocci.


D’intesa tra le due Autorità, è stato stabilito, in particolare, che gli abbonati:

  • debbono essere preventivamente informati sull’utilizzo e le finalità degli elenchi;
  • hanno il diritto di scegliere se essere inseriti o meno nell’elenco;
  • hanno la facoltà di decidere quali dati devono essere presenti nell’elenco (es., l’indirizzo);
  • hanno il diritto ad esprimere il proprio consenso all’eventuale utilizzazione del numero telefonico per scopi diversi (pubblicità, direct marketing, ricerche di mercato etc.) mediante l’apposizione di un simbolo;
  • hanno alcuni diritti rispetto alla ricerca dei nomi partendo dalla disponibilità del solo numero dell’abbonato.

Per quanto riguarda gli utenti di telefonia mobile titolari di carte prepagate, la delibera prevede l’inserimento delle stesse carte nel nuovo elenco dei sottoscrittori. Nel caso in cui l’utenza è usata da un soggetto diverso sarà quest’ultimo a dichiararlo sotto la sua responsabilità, chiedendo che siano i suoi dati a comparire nell’elenco generale.

Il provvedimento disciplina, infine, la fase transitoria della prima formazione dell’elenco telefonico generale.


Roma, 13 giugno 2002