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[doc. web n. 4622258]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alù s.a.s. di Elisabetta Alù & C. - 17 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 480 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il I Gruppo della Guardia di finanza di Genova, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 3988/85023 del 15 febbraio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 7 maggio 2013 nei confronti di Alù s.a.s. di Elisabetta Alù & C. P.Iva: 03319840108 con sede in Genova, via Pisa n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettuava, fino alla data del 30 aprile 2013, una raccolta di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico) degli utenti che, tramite il sito web www.vitonaccisposa.it, richiedono informazioni utilizzando un form denominato "contatti" a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. E´ stato altresì rilevato che la società effettuava una raccolta di dati personali dei clienti che si presentavano presso il punto vendita senza rendere un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 del 7 maggio 2013 con cui, a fronte di entrambi i rilievi, è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, un´unica violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 20 maggio 2013 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, riguardo la condotta omissiva afferente il form di raccolta dati del sito internet www.vitonaccisposa.it, ha osservato come "La violazione amministrativa contestata  (…) è stata accertata con un primo accesso sul sito internet avvenuto in data 8 gennaio 2013. Sennonché la notifica del verbale è avvenuta solo in data 7 maggio 2013, ben oltre il termine di novanta giorni dall´accertamento della violazione prescritto dall´art. 14 della legge n. 689/1981". Relativamente all´inidoneità dell´informativa resa ai clienti che si presentavano presso il punto vendita, ha evidenziato come "L´aver omesso, in buona fede, l´indicazione di alcuni elementi indicati dalla norma – peraltro in un modulo la cui predisposizione è meramente facoltativa, stante l´assenza di un obbligo giuridico di predisporre un´informativa scritta – non può dunque concretizzare una condotta illegittima (…)". Inoltre sul punto ha rilevato come "(…) il verbale di contestazione non prova in alcun modo che l´istante (trasgressore) non abbia fornito (…) un´idonea informativa orale (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Relativamente alla condotta omissiva afferente il form di raccolta dati del sito internet www.vitonaccisposa.it, si rileva come la società ritenga erroneamente che la violazione contestata sia stata accertata l´8 gennaio 2013. L´attività istruttoria in questione, di per se, non è sufficiente a qualificare tutti gli elementi costitutivi della condotta omissiva in argomento, visto che, per poterne verificare tutti i presupposti richiesti dall´art. 13 della legge n. 689/1981, è stato necessario effettuare un´attività di controllo in loco, formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 7 maggio 2013, solo a fronte della quale si è potuto constatare che la società, in effetti, aveva raccolto e quindi trattato ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, i dati personali di coloro che avevano utilizzato il form di raccolta. Relativamente all´inidoneità dell´informativa resa ai clienti che si presentavano presso il punto vendita, si evidenzia, come gli accertatori, abbiano richiesto le informazioni al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 157 del Codice con specifico riferimento alle "(…) modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all´obbligo di informativa, di cui all´art. 13 del predetto Codice (…)", senza che il medesimo titolare, fornendo i riscontri del caso, facesse alcun riferimento al fatto di rendere l´informativa agli interessati in forma orale, con ciò consentendo di accertare, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, la condotta omissiva illecita;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.vitonaccisposa.it e rendendola, ai clienti che si presentavano presso il punto vendita, priva di tutti gli elementi prescritti dall´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

ad Alù s.a.s. di Elisabetta Alù & C. P.Iva: 03319840108 con sede in Genova, via Pisa n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4622258
Data
17/09/15

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca