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Provvedimento del 25 novembre 2015 [4664815]

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[doc. web n. 4664815]

Provvedimento del 25 novembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 623 del 25 novembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 settembre 2015 da XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Luigi Martin, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore dei quotidiani "La Nuova Venezia", "Il Mattino di Padova" e "La Tribuna di Treviso" e nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l., con il quale i ricorrenti, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google in associazione ai propri nominativi, di alcuni articoli pubblicati negli archivi on line dei predetti quotidiani tra il ZZ e il WW contenenti dati personali che li riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria di carattere tributario nella quale gli stessi sono stati coinvolti, hanno chiesto all´editore sopraindicato la rimozione o anonimizzazione degli articoli in questione ovvero, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca e a Google la rimozione dei relativi url; i ricorrenti hanno, in particolare, lamentato il pregiudizio causato alla propria reputazione dalla presenza in rete di notizie riferite ad un´indagine penale avviata oltre JJ anni fa e conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia del HH di assoluzione perché il fatto non sussiste  nei confronti della Sig.ra XY, mentre il Sig. KW, all´epoca, "non era neppure più soggetto imputato"; gli interessati hanno chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché le note del 10 novembre 2015 e dell´11 novembre 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 30 settembre 2015 con la quale Google ha comunicato che, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, ha accolto l´istanza di rimozione" formulata dai ricorrenti;

VISTA la nota del 6 ottobre 2015 con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato di aver provveduto "ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse dei ricorrenti"  attraverso "la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì a tale misura l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; l´editore ha quindi evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota del 10 novembre 2015 con cui il ricorrente, nell´evidenziare che a seguito dell´avvenuta rimozione degli articoli oggetto del presente ricorso all´url http://...) "appare un nuovo articolo avente il medesimo identico contenuto di quello già rimosso", ha trasmesso copia della nota con cui Google ha dichiarato di aver avviato la procedura diretta a bloccare l´url sopraindicato;

VISTA la nota del 20 novembre 2015 con cui Google ha confermato la rimozione dell´url da ultimo indicato dai ricorrenti, precisando che lo stesso "era stato effettivamente rimosso a seguito della ricezione delle note" precedenti e che pertanto "l´url ad oggi rimosso a seguito delle successive segnalazioni (…) rappresenta un redirect ad un ulteriore e diverso link";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –  la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. del 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dei ricorrenti cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che è comunque facoltà degli interessati richiedere l´adozione di misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità degli articoli contenenti i propri dati personali attraverso i motori di ricerca esterni al sito dell´editore che, nel caso di specie, ha provveduto alla loro attuazione; ritenuto pertanto, con riguardo agli articoli indicati nell´atto di ricorso, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo lo stesso fornito un riscontro sufficiente agli interessati sia pure solo dopo la presentazione dello stesso;

CONSIDERATO altresì che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati che emergono inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 hanno precisato che l´interessato che intenda esercitare il predetto diritto deve specificare i singoli url dei quali chiede la rimozione;

RITENUTO che deve essere parimenti dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di Google, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo lo stesso provveduto alla rimozione degli url indicati dagli interessati, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Finegil Editoriale S.p.A. e di Google, nella misura di euro 200 cadauno, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, nella misura di euro 200 cadauno, a carico di Finegil Editoriale S.p.A. e di Google, che dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4664815
Data
25/11/15

Tipologie

Decisione su ricorso