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Videosorveglianza: i comuni devono adeguare alla privacy la ripresa delle immagini - 5 marzo 2000

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Videosorveglianza: i comuni devono adeguare alla privacy la ripresa delle immagini

Gli enti locali che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale devono adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le modalità di ripresa delle immagini. Tra le cautele da adottare c´è anche quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento nel quale si formulano una serie di osservazioni e di richieste di modifica al testo di un regolamento approvato dal comune di Portici, in provincia di Napoli, per disciplinare l´installazione e l´utilizzo di impianti di videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l´altro, a rilevare i flussi di traffico, fornire informazioni sulla viabilità, individuare le infrazioni al codice della strada e le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. L´amministrazione intende inoltre, in tal modo, dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile.

La materia presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l´Autorità ha già avuto occasione di intervenire sull´argomento in più occasioni essendosi ormai diffuso tra le amministrazioni locali il ricorso a sistemi di sorveglianza elettronica sull´accesso ai centri storici, o all´installazione di telecamere in funzione di deterrenza contro atti di vandalismo nelle zone archeologiche e la microcriminalità nei quartieri a rischio.

Nel provvedimento il Garante ha ricordato che nel recepire i principi fissati in sede comunitaria, la legge sulla privacy definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all´identità della persona compresi i suoni e le immagini. La legge n. 675/96 è dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l´attività di monitoraggio.

I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie.

Gli scopi dell´attività di telesorveglianza devono, innanzitutto, rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall´ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. I sistemi installati devono, inoltre, essere conformi alle misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n. 318/99 riguardante le misure minime che dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte le pubbliche amministrazioni entro il prossimo 29 marzo per evitare i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, o accesso non autorizzato ai dati.

L´ente locale deve, altresì, assolvere all´obbligo di informare i cittadini sulle finalità della videosorveglianza e sui diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, per esempio mediante l´affissione di avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo.

Il Garante ha anche sollecitato il comune di Portici a procedere ad una localizzazione più precisa delle telecamere nei vari punti della città e ad adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e dei volti delle persone, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l´attività di videosorveglianza. Ciò significa, per esempio, che devono essere evitate riprese di persone in prossimità di telecamere utilizzate esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del codice della strada, e che vanno rigorosamente rispettate le norme che vietano l´installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro.

Il comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni e chiarire e indicare il soggetto o la struttura cui il cittadino si può rivolgere per esercitare il diritto di rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni che lo riguardano. Particolari garanzie vanno poi osservate in ordine all´analisi dei flussi di traffico che deve avvenire con modalità che salvaguardino l´anonimato dei dati personali raccolti anche nella fase successiva alla registrazione delle immagini.

All´interno del regolamento comunale sulla videosorveglianza occorre, infine, precisare che l´uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy a un regime di tipo particolare.

Roma, 5 marzo 2000