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Pubblicazione sul sito web di una provincia di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 4 febbraio 2016 [4727305]

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[doc. web n. 4727305]

Pubblicazione sul sito web di una provincia di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 4 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 35 del 4 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

RILEVATO che da un accertamento effettuato dall´Ufficio è emerso che sul sito web www.politichedellavoro.provincia.foggia.it, facente capo alla Provincia di Foggia all´interno della sezione denominata "JJ" risultano pubblicate graduatorie concernenti il "HH"  che recano in quasi tutti i casi i dati identificativi di centinaia di interessati (nome, cognome, data di nascita) ed immediatamente visibili in rete tramite i più diffusi motori di ricerca generalisti;

RILEVATO che i menzionati documenti (4 elenchi per ciascun anno), riportano in chiaro anche informazioni di dettaglio ritenute eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della pubblicazione (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice), ad esempio, informazioni relative al numero di familiari a carico nonché all´ammontare del reddito riferito a persone con invalidità;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

RILEVATO che i dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati – compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, terapie in corso – rientrano nella categoria dei dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati (cfr. i provvedimenti del Garante, disponibili sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, in particolare tra i più recenti, 24 settembre 2015, n. 489, doc. web n. 4430290; 25 settembre 2014, doc web 3505289; 6 marzo 2014, n. 109, doc web 3039272; 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n. 2554965; ma si veda anche, 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639);

CONSIDERATO che i soggetti pubblici, nei casi in cui diffondono dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, sono tenuti a rispettare il divieto di pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; art. 4 d.lg. n. 33/2013), e che tale divieto sussiste anche laddove la diffusione avvenga in ottemperanza a specifiche disposizioni di settore, come evidenziato nelle citate Linee guida;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul menzionato sito web dei citati documenti nelle modalità descritte ha causato un´indebita diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) degli interessati, in ragione dell´espresso riferimento alla disabilità degli interessati nominativamente individuati e che, in considerazione dell´indicizzabilità da parte dei motori di ricerca dei medesimi dati, è suscettibile di recare ulteriore pregiudizio alla dignità e alla riservatezza delle persone;

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dalla Provincia di Foggia in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice) e di dati eccedenti relativi ad esempio al numero di familiari a carico nonché all´ammontare del reddito (artt. 11, comma 1, lett. d) del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare alla Provincia di Foggia, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati e di dati personali eccedenti rispetto alla finalità perseguita contenuti nelle graduatorie in esame e in altri analoghi documenti eventualmente presenti sul menzionato sito web;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile l´adozione di idonei accorgimenti nella pubblicazione di detti elenchi e di altri analoghi documenti eventualmente presenti sul sito web istituzionale della Provincia di Foggia, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché di dati eccedenti;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere alla Provincia di Foggia, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice e nelle citate Linee guida, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; parte II, punto 1, Linee guida, cit.) e di dati eccedenti (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; parte II, punto 3.b, Linee guida, cit.);

RITENUTO  di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del divieto o delle prescrizioni impartite con il medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti della Provincia di Foggia, rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato nei termini indicati in premessa:

1. vieta, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e dei dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita contenuti nelle graduatorie indicate nel presente provvedimento e in altri analoghi documenti eventualmente presenti sul menzionato sito web;

2. prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice e nelle citate Linee guida, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati eccedenti, nonché idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 8, del Codice; parte II, punti 1 e 3.b., Linee guida);

3. chiede, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro. Il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4727305
Data
04/02/16

Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante