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La diffusione di un elenco di dati su Internet deve rispettare la legge sulla privacy - 14 giugno 1999

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La diffusione di un elenco di dati su Internet deve rispettare la legge sulla privacy

La legge sulla privacy regola la diffusione dei dati personali in maniera uniforme, a prescindere dal mezzo utilizzato. Essa infatti prevede una analoga disciplina sia per la diffusione di un elenco di dati personali attraverso una pubblicazione, sia per la messa a disposizione dell´elenco su Internet mediante una pagina web consultabile da chiunque si colleghi in rete. Le norme sulla tutela dei dati personali si applicano, infatti, a tutte le operazioni di trattamento effettuate, con o senza ausilio di mezzi elettronici.
Questo il principio stabilito dal Garante in risposta ad un quesito posto dalla Federazione nazionale delle imprese di spedizione che aveva chiesto all´Autorità se la diffusione via Internet dell´annuario dei propri associati, prima divulgato attraverso la pubblicazione di un apposito volume, fosse contraria alla legge n. 675 del 1996.
Il Garante ha sottolineato che, ai fini dell´applicazione della legge sulla privacy, non è rilevante la modalità attraverso cui le informazioni vengono diffuse (pubblicazione cartacea o informatica), ma il rispetto degli specifici requisiti che rendono possibile tale diffusione. In particolare, per diffondere i dati personali, anche per via telematica, occorre acquisire il preventivo consenso degli interessati oppure verificare che ricorra uno dei presupposti che permetta di farne a meno: ad esempio, quando si tratta di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, oppure i dati provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque o riguardano lo svolgimento di attività economiche.
Nel caso in questione, l´Autorità ha stabilito che la pubblicazione su Internet dell´elenco degli spedizionieri associati non pone particolari problemi perché le informazioni contenute nell´annuario riguardano dati relativi allo svolgimento di attività economiche che possono quindi essere divulgati a terzi senza il consenso delle imprese interessate (art. 20 della legge n. 675).
Il Garante, tuttavia, ha evidenziato che la Federazione può comunque acquisire in ogni momento del rapporto associativo (adesioni, rinnovi, altre occasioni di incontro) il consenso "informato" delle imprese associate in ordine alla prevista diffusione dei loro dati anche mediante strumenti informatici. Restano fermi gli altri obblighi previsti dalla legge sulla necessità di non mettere in circolazione dati inesatti o non aggiornati.

Roma, 14 giugno 1999

Scheda

Doc-Web
48085
Data
14/06/99

Tipologie

Comunicato stampa