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I consiglieri possono conoscere le retribuzioni dei dirigenti ma non i loro cedolini - 14 giugno 1999

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I consiglieri possono conoscere le retribuzioni dei dirigenti ma non i loro cedolini

È stato chiesto all´Autorità un parere in merito ai rapporti tra il diritto di accesso dei consiglieri di enti locali ad atti e documenti in possesso dell´amministrazione comunale e provinciale e la legge sulla protezione dei dati personali. In particolare, si è chiesto di conoscere se un consigliere comunale, per l´espletamento dei compiti connessi con il suo mandato, possa prendere visione dei cedolini degli stipendi di alcuni dirigenti dell´amministrazione comunale.
Nei provvedimenti finora emanati dal Garante è stato segnalato come il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di alcune cariche elettive o direttive, è applicabile anche ai componenti degli organi elettivi locali e ai titolari di cariche direttive degli enti, degli istituti e delle società concessionarie di pubblici servizi. Tale applicabilità è stata estesa dalla legge n. 127 del 1997, "Bassanini bis", anche al personale di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Queste norme, tuttavia, non obbligano a pubblicare i dati patrimoniali relativi a tali soggetti né comportano il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio, nei quali, com´è noto, possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse, cessioni di stipendio) alcune delle quali aventi natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità di missione handicappati, iscrizione al sindacato ecc.).
A questo proposito, va ricordato che il Garante, con un precedente parere reso al Comune di Roma, ha sottolineato la necessità di adottare le opportune misure volte a tutelare la riservatezza dei dipendenti per fare in modo che i dati contenuti nel cedolino non siano immediatamente accessibili ad altre persone, rimanendo conoscibili dai soli incaricati del trattamento che li devono necessariamente utilizzare per la gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, dunque, il diritto del consigliere comunale di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l´efficacia dell´operato dell´Amministrazione, e di accedere, a tale scopo, ai documenti e a qualsiasi notizia o informazione utili ai fini dell´esercizio delle funzioni consiliari, può essere soddisfatto attraverso altre modalità quali, ad esempio:
la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti;
l´esame dei contratti collettivi, destinati per loro natura ad un regime di diffusa conoscibilità;
l´accesso alle deliberazioni e alle determinazioni, riguardanti indennità e altri emolumenti corrisposti, adottate dall´Amministrazione a favore dei dipendenti.

Roma, 14 giugno 1999