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Multe per prostituzione: confermata illegittimità ordinanza Marcianise - 22 aprile 1999

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Multe per prostituzione: confermata illegittimità ordinanza Marcianise

Il 26 ottobre scorso il Garante, aveva preso in esame un´ ordinanza del Sindaco di Marcianise, il quale, per scoraggiare il fenomeno della prostituzione, aveva vietato ai conducenti di autoveicoli di fermarsi e contrattare prestazioni sessuali, sul presupposto che tali comportamenti avrebbero creato intralcio e pericolo al traffico e rischi per la guida, con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone.
Il Garante aveva subito segnalato l´ illegittimità di alcune prescrizioni contenute nell´ ordinanza personaliriguardanti l´ obbligo, stabilito a fini di " tutela della salute pubblica" , di comunicare la violazione al domicilio del contravventore, anche nel caso in cui la contravvenzione fosse stata contestata immediatamente o fosse stata addirittura pagata. L´ Autorità, astenendosi da considerazioni di ordine etico sul fenomeno, aveva ritenuto eccedente i limiti di competenza dell´ amministrazione comunale il fatto che l´ ordinanza prevedesse comunque la comunicazione a domicilio della constatazione della violazione, in relazione agli eventuali contatti con prostitute che avrebbero messo a rischio anche la salute dei familiari della persona alla quale veniva elevata la contravvenzione.
Questo determinava anche una divulgazione non legittima di dati attinenti alla sfera sessuale in contrasto con la legge 675. Era poi del tutto privo di fondamento giuridico l´ ordine di comunicare la violazione al domicilio dell´ automobilista quando questa fosse già stata contestata immediatamente e avvenuto il pagamento.
Il Garante aveva, perciò, invitato l´ amministrazione comunale ad adottare le opportune misure per rendere conformi alla legge sulla privacy quelle prescrizioni. Rispondendo, il Sindaco aveva assicurato che pur non avendo intenzione di dare esecuzione a quelle parti dell´ ordinanza, proprio in relazione ai profili di tutela della privacy, non avrebbe modificato l´ ordinanza nella convinzione che mantenerla in vigore nell´ attuale formulazione avrebbe comportato " un´ azione di prevenzione più incisiva" nello scoraggiare il fenomeno della prostituzione. Nella sua nota, il Sindaco non chiariva, inoltre, se l´ assicurazione fornita avrebbe riguardato anche l´ invio a domicilio della multa in caso di avvenuta oblazione direttamente sul posto.
Il Garante ha quindi osservato che, permanendo l´ illegittimità dei punti segnalati, l´ ordinanza non può essere mantenuta in vigore nella formulazione attuale, e vanno sanate le illegittimità in essa contenute.
Quale che sia l´ orientamento dell´ amministrazione comunale, non può ritenersi infatti lecito che il vizio palese di un atto, ampiamente conoscibile dal pubblico, sia mantenuto in vita. Né può accadere che un´ ordinanza dalla quale discendono sanzioni penali ed obblighi di riferire alla magistratura venga sostanzialmente disapplicata mediante decisioni informali e discrezionali del Sindaco.
Per questi motivi, il Garante ha confermato la precedente decisione e ha ribadito la necessità che il Comune adegui l´ ordinanza alle norme sulla privacy, invitando il Sindaco ad inviare copia della nuova ordinanza.

Roma, 22 aprile 1999