La legge sulla privacy tutela anche l'identità personale - 03 aprile 1999
La legge sulla privacy tutela anche l'identità personale - 03 aprile 1999
La legge sulla privacy tutela anche l’identità personale
La legge n.675 del 1996 tutela la dignità delle persone anche sotto il profilo della loro identità. Un caso significativo è stato sottoposto al Garante: una persona ha chiesto ad un quotidiano di rettificare i suoi dati personali allo scopo di evitare la confusione venutasi a determinare tra lei ed un´altra persona.
Il quotidiano, infatti, aveva più volte attribuito, in alcuni articoli, il cognome dell´interessata ad un´altra donna, in precedenza sposata con il suo coniuge, ma il cui matrimonio era stato poi annullato. Gli articoli attribuivano all´interessata atti, iniziative e fotografie relative all´altra persona. Non avendo avuto soddisfazione, l´interessata ha presentato, ai sensi dell´art.29 della legge n.675, ricorso al Garante chiedendo che venissero tutelati i suoi diritti.
Il Garante ha innanzitutto, come previsto dalle norme sui ricorsi, invitato il quotidiano ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata. Non avendo ottenuto alcun riscontro, l´Autorità ha ritenuto il comportamento del quotidiano lesivo del diritto all´identità personale, tutelato dall´art.1 della legge n.675. Ha accolto, pertanto, il ricorso e ha disposto che il quotidiano rettifichi i dati personali che riguardano l´interessata, registrati nei propri archivi o comunque utilizzati dall´editore e del quotidiano.
L´Autorità ha inoltre invitato editore e quotidiano ad attestare alla ricorrente che la rettifica è stata portata a conoscenza dei lettori, attraverso la pubblicazione sul medesimo quotidiano di un apposito comunicato nel quale si informi che le notizie pubblicate, riferite per errore alla ricorrente, riguardavano un´altra persona.
Il provvedimento del Garante, ha determinato anche l´ammontare forfettario delle spese relative al ricorso da porre a carico (così come previsto dal D.P.R. 501 del 1998 che disciplina il procedimento dei ricorsi) dell´editore e del quotidiano, in quanto parte soccombente.
Roma, 3 aprile 1999