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Lavoro interinale: le regole per il trattamento dei dati da parte delle società che operano nel settore - 22 dicembre 1998

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Lavoro interinale: le regole per il trattamento dei dati da parte delle società che operano nel settore.

Le società che operano nel campo del collocamento della manodopera e trattano i dati degli aspiranti e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo per essere utilizzati presso altre imprese, devono rispettare specifici obblighi per tutelare la riservatezza delle persone. Ma possono farlo senza per questo dover attivare complicate procedure.
Nel parere fornito ad una di queste società, il Garante ha inteso non solo chiarire alcuni aspetti applicativi della legge 675, ma dare anche indicazioni generali e suggerire soluzioni operative affinché quanti operano nel settore del mercato del lavoro interinale possano adempiere correttamente alle disposizioni della legge con modalità semplificate e senza aggravi burocratici.
Per poter raccogliere, conservare ed utilizzare i dati contenuti nei curricula vitae è necessario fornire agli interessati una informativa che indichi i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati verranno comunicati, e spieghi, tra l´altro, le modalità del trattamento, i diritti dell´interessato a conoscere, integrare, modificare, cancellare i dati raccolti. L´informativa può essere data anche oralmente nel caso in cui i dati si raccolgano per telefono.
Per quanto riguarda in particolare i dati sensibili (stato di salute, origini etniche, appartenenze religiose, convinzioni politiche) eventualmente inseriti nei curricula, il consenso dell´interessato deve essere in forma scritta. Anche per poter comunicare i dati dei candidati, l´agenzia dovrà acquisire il loro consenso (che deve essere scritto nel caso di dati sensibili) e specificare che tali informazioni verranno fornite alle sole imprese che chiederanno il curriculum. La società che colloca manodopera può raccogliere, con un unico atto, il consenso sia per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra di essa e il lavoratore sia per conto delle imprese utilizzatrici. Resta fermo l´obbligo per queste ultime società di trattare soltanto i dati strettamente necessari per l´offerta di lavoro. Va ricordato che, per quanto concerne, in particolare, le società che svolgono attività di selezione del personale, la comunicazione dei dati sensibili potrà essere effettuata nei confronti dei soli soggetti pubblici o privati che siano specificatamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell´interessato (in conformità a quanto stabilito dall´autorizzazione generale n.5 /1998 del Garante).
I dati devono essere conservati dalle società che forniscono manodopera per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti.
Il trasferimento all´estero dei dati del lavoratore è consentito soltanto qualora l´interessato abbia manifestato il proprio consenso.
In caso di raccolta di dati via Internet, le modalità devono comunque permettere al candidato di ricevere l´informativa prima della compilazione dei dati e di manifestare il consenso anteriormente alla loro trasmissione alla società. Va peraltro ricordato che, per quanto riguarda le reti telematiche, il Governo è stato delegato ad individuare apposite modalità applicative della legge 675.

Roma, 22 dicembre 1998