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Pubblicazione dei risultati degli scrutini - 25 giugno 1997

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Pubblicazione dei risultati degli scrutini

"Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la pubblicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia" .
È quanto ha precisato il prof. Stefano Rodotà, presidente dell´ Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, che ha aggiunto le seguenti considerazioni:
"1) il Garante non intende sovrapporsi alle competenze di altri soggetti pubblici tenuti a far rispettare le leggi vigenti in materia di pubblicità di dati personali (nel caso considerato, il Provveditorato agli studi e il Ministero della Pubblica istruzione);
2) il Garante è già intervenuto in modo informale per evitare che il riferimento alla legge n. 675 del 1996 si trasformi in un pretesto o in un alibi per alcune amministrazioni pubbliche che, in violazione di precise disposizioni di legge, e limitando così i diritti dei cittadini, cerchino, ad esempio, di negare l´ accesso a graduatorie o rifiutino di comunicare i nomi dei componenti di commissioni".

Roma, 25 giugno 1997