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Provvedimento del 12 maggio 2016 [5185339]

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[doc. web n. 5185339]

Provvedimento del 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 marzo 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Roberto Continisio, nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale di Asti (di seguito, ASL) con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 92 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto "l´ottenimento della cartella clinica riguardante la sua nascita in forma chiara ed intellegibile con annessi dati della madre biologica, archiviata presso l´Azienda ospedaliera di Asti";

PRESO ATTO che la ricorrente, non ritenendosi soddisfatta del riscontro ricevuto dall´ASL e datato 4 febbraio 2016, ha chiesto a questa Autorità di ottenere l´accesso alla cartella clinica riguardante la propria nascita con annessi i dati della madre biologica; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota del 14 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 31 marzo 2016 con la quale l´Azienda resistente, nel rimettersi alla decisione dell´Autorità, ha precisato che, al fine di soddisfare le richieste della ricorrente, dovrà provvedere ad interessare anche l´Archivio di Stato, che conserva la documentazione riguardante le adozioni, date le difficoltà incontrate nella ricerca, tenuto conto che:

- presso l´ospedale di Asti nello stesso giorno di nascita della ricorrente, "è venuta alla luce un´altra neonata non riconosciuta […] dalla propria madre";

- il sistema di archiviazione fino al 1972, permetteva di risalire al nome del neonato, se presente, solo attraverso la conoscenza del nominativo della madre e che nelle cartelle cliniche relative alle donne che hanno partorito in quello stesso giorno, non è presente il nominativo delle neonate;

VISTA la nota del 1° aprile 2016 con la quale la ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dall´Azienda resistente, ha insistito nelle proprie richieste;

RILEVATO, in via preliminare, che le richieste della ricorrente, nell´esplicitare quanto formulato in sede di interpello preventivo, si sostanziano nel volere ottenere l´accesso:

a) ai dati relativi alla propria nascita contenuti nella cartella clinica;

b) ai dati inerenti la propria madre biologica;

CONSIDERATO che le procedure stabilite per presentare ricorso all´Autorità (artt. 145 e ss. del Codice) non rappresentano un rimedio esperibile per il mancato accoglimento della richiesta di accesso alla cartella clinica formulata ai sensi dell´art. 92 del Codice;

RILEVATO che il diritto di accesso ai sensi dell´ art. 7 del Codice consente all´interessato di ottenere la comunicazione dei soli dati personali che lo riguardano e che i dati attinenti alla madre biologica, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, sono sottratti dall´ambito di applicazione dell´anzidetta norma;

RITENUTO, pertanto, di dovere dichiarare infondato il ricorso per ciò che attiene alla richiesta di conoscere i dati della madre biologica della ricorrente;

RITENUTO di dover accogliere parzialmente il ricorso e per l´effetto ordinare all´ASL di rilasciare, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della presente decisione, i dati personali della ricorrente riferiti all´evento della propria nascita, attuando tutte le cautele necessarie affinché non vengano comunicati dati personali della madre che ha dichiarato di non volere essere nominata;

RITENUTO, altresì, di dover compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento, in ragione della complessità e specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l´accesso alla cartella clinica con annessi dati della madre biologica;

b. accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto ordina all´Azienda Sanitaria di Asti di comunicare alla ricorrente, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della presente decisione, i dati ad essa relativi riferiti all´evento della sua nascita, attuando tutte le cautele necessarie affinché non vengano comunicati dati personali della madre che ha dichiarato di non volere essere nominata;

c. dichiara compensate fra le parti per giusti motivi le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere all´Azienda Sanitaria di Asti, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro settantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia