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Provvedimento del 18 maggio 2016 [5190313]

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[doc. web n. 5190313]

Provvedimento del 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 235 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 marzo 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vito Meltonese, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante di vietare l´ulteriore trattamento delle informazioni ad egli riferibili contenute in un "report" informativo redatto dalla resistente;

CONSIDERATO, in particolare, che – secondo quanto lamentato dal ricorrente – nel predetto "report", riferito alla società Gradimarket s.r.l. di cui lo stesso è socio e amministratore unico, nella sezione denominata "Pregiudizievoli di Conservatoria", in corrispondenza del proprio nominativo, sarebbero riportati dati relativi a due azioni revocatorie aventi ad oggetto beni di sua proprietà, che, in ragione della distinzione patrimoniale fra lui e la società in questione,  non dovrebbero in esso comparire; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 7 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha contestato le argomentazioni del ricorrente, affermando la "liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione" ;

VISTA la successiva nota del 29 aprile 2016 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto chiedendo "l´archiviazione degli atti della procedura";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto dell´avvenuta rinuncia al ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia