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Provvedimento del 26 maggio 2016 [5194701]

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[doc. web n. 5194701]

Provvedimento del 26 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 239 del 26 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 18 febbraio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Antonio Pazzaglia, nei confronti del dott. Matteo Susanna, medico competente della società della quale il ricorrente è stato dipendente, con il quale quest´ultimo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-  l´indicazione dell´origine dei dati medesimi, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha ritenuto solo parzialmente soddisfacente il riscontro ricevuto al proprio interpello, essendosi la controparte limitata a consegnare "in busta chiusa, la … cartella sanitaria e di rischio relativa alla 1° visita annuale in data 17/2/2015, sia quella della visita straordinaria in data 10/3/2015", null´altro precisando in ordine alle ulteriori richieste e all´eventuale trattamento di altri dati oltre quelli contenuti nella citata documentazione sanitaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 23 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 14 marzo 2016, nonché c) la nota del 15 aprile 2016 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 marzo 2016 con la quale il resistente ha dichiarato:

- di aver sottoposto il ricorrente alle visite mediche del 17 febbraio 2015 (1° visita) e del 10 marzo 2015 (su richiesta del dipendente) ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro);

- di aver compilato la cartella sanitaria e di rischio a seguito delle visite e degli accertamenti medici effettuati raccogliendo i dati previsti dall´allegato 3A del  citato Testo Unico allo scopo di elaborare il giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica;

- di aver trattato i dati raccolti in conformità alle disposizioni del Codice, nel rispetto del segreto professionale nonché delle norme del codice deontologico dei medici chirurghi;

- di aver copiato la documentazione su supporto informatico, conservata presso il proprio studio, "mentre il cartaceo originale è stato sigillato e consegnato alla sede legale della XX che si è impegnata (come previsto dal D.Lgs. 81/08) a conservarla in luogo sicuro e non accessibile per almeno 10 anni";

VISTA la memoria trasmessa in data 12 marzo 2016 con la quale il ricorrente ha ritenuto il riscontro di controparte insoddisfacente ed ha pertanto ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di rettificare il dato errato detenuto dalla controparte in quanto la visita del 10 marzo 2015 non sarebbe stata richiesta dal dipendente, bensì dal datore di lavoro;

VISTA la nota del 5 aprile 2016 con la quale il resistente ha:

- confermato di aver sottoposto il ricorrente alla visita medica del 10 marzo 2016  su richiesta dello stesso (come da documentazione allegata);

- dichiarato che i dati personali trattati in relazione al ricorrente "sono visibili e verificabili dalla copia cartacea" della cartella sanitaria e di rischio già consegnata al ricorrente prima del ricorso;

- sostenuto che le domande contenute nella cartella sanitaria di prima visita e visita periodica sono quelle previste nell´allegato 3A del d.lgs. n. 81/2008;

- precisato di essere il "titolare responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di tutti i lavoratori [dallo stesso] sottoposti a sorveglianza sanitaria";

VISTA la memoria del 22 aprile 2016 con la quale il ricorrente ha in particolare ribadito la richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nella cartella sanitaria e di rischio conservata dal resistente su supporto informatico ed ha chiesto la conferma al resistente che non esistano ulteriori dati personali, sensibili e non, trattati in relazione all´interessato;

RILEVATO che il resistente nel corso del procedimento ha confermato che i dati personali relativi al ricorrente sono contenuti esclusivamente nella cartella sanitaria e di rischio compilata a seguito delle due visite mediche alle quali il medesimo è stato sottoposto e che copia della predetta cartella sanitaria è già stata consegnata all´interessato prima della proposizione del ricorso, previa duplicazione della stessa su supporto informatico conservata presso il proprio studio (avendo consegnato l´originale al datore di lavoro);

RILEVATO che, anche in ordine alle restanti richieste, il medico ha fornito un sufficiente riscontro;

RITENUTO che, alla luce delle sopra esposte considerazioni, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, seppur in parte dopo la presentazione del ricorso, dichiarando, in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere ulteriori dati rispetto a quelli contenuti nella documentazione già consegnata al ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 al dott. Matteo Susanna in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi in ragione dei parziali riscontri forniti dal resistente già prima dell´avvio del presente procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al Dott. Matteo Susanna che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia