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Provvedimento del 26 maggio 2016 [5202392]

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[doc. web n. 5202392]

Provvedimento del 26 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 242 del 26 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 26 febbraio 2016 da XY nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rettifica di alcune segnalazioni effettuate dalla Banca alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d´Italia (di seguito "CR"), con particolare riferimento alla correzione degli importi relativi ad alcuni mesi degli anni 2011, 2012, 2013, che sarebbero risultati diversi da quelli indicati nel piano di ammortamento predisposto dalla Banca; il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 10 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 19 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro del 17 marzo 2016, con il quale la Banca ha sostenuto (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che:

- le segnalazioni alla "CR" vengono inviate "rilevando i dati dei clienti […] riferiti ad accordato/utilizzato estratti dagli archivi elettronici a fine mese (come prevede la normativa di riferimento) e non secondo il piano di ammortamento che ha una "scadenza" delle rate propria";

- le segnalazioni effettuate dalla Banca alla "CR", relative ai mesi di ottobre e novembre 2013 e al mese di luglio 2012, oggetto di contestazione da parte del ricorrente, risultano corrette, in quanto l´importo in esse indicato tiene conto  del fatto che il pagamento delle rate è avvenuto prima della relativa scadenza;

- "la procedura interna di rilevazione segnala correttamente l´affidamento accordato rilevato alla fine del mese tenendo conto dei pagamenti avvenuti fino alla data di riferimento della segnalazione";

VISTA la nota inviata dal ricorrente il 18 marzo 2016, con la quale, nel prendere atto del riscontro fornito dalla Banca, ribadisce la circostanza che quest´ultima non aveva fornito risposta alle sue precedenti richieste;

RILEVATO che alle richieste del ricorrente è stato fornito un adeguato riscontro, sia pure nel corso del presente procedimento, e ritenuto quindi che, in ragione di ciò, si debba dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla Banca, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia