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Provvedimento del 22 giugno 2016 [5406998]

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[doc. web n. 5406998]

Provvedimento del 22 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 281 del 22 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessia Terrinoni, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente, ribadendo quanto già rappresentato nell´istanza inviata al titolare ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante:

- di ordinare la cancellazione, nell´ambito dei report riferiti alla sua persona, dei dati che lo riguardano ove associati al fallimento (dichiarato nel 2012) della società "KW S.r.l." della quale l´interessato era socio di minoranza (per il 49% delle quote);

- la liquidazione delle spese del procedimento;

PRESO ATTO in particolare che il ricorrente, nell´atto introduttivo, ha evidenziato il danno che l´associazione del suo nominativo ad un evento pregiudizievole che ha coinvolto un soggetto terzo (la società) gli ha prodotto, essendosi visto opporre un blocco dei finanziamenti in ragione di una sua presunta inaffidabilità commerciale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 12 maggio 2016 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha:

- evidenziato la liceità ed esattezza delle informazioni riguardanti il fallimento in questione, tratte da fonti pubbliche e lecitamente utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art.  24, comma 1, lett. c), del Codice, ed in virtù anche delle regole indicate negli artt. 3 e 5 del "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" sottoscritto dai soggetti operanti nel relativo settore e al quale Cerved ritiene di attenersi anche prima della sua effettiva entrata in vigore;

- sostenuto, in particolare, la pertinenza e non eccedenza dell´associazione all´interessato delle informazioni in questione, alla luce dei criteri fissati, in particolare, nell´art. 7, comma 2, del medesimo Codice di deontologia e buona condotta, essendo infatti la partecipazione alle quote sociali detenuta dal ricorrente superiore a quella ivi ritenuta rilevante ai fini del predetto collegamento;

VISTA la memoria del 17 maggio 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

VISTA la memoria del 23 maggio 2016 con la quale la resistente ha ribadito le argomentazioni difensive contenute nelle precedenti note ed ha chiesto al Garante di dichiarare l´infondatezza del ricorso;

RILEVATO che le informazioni trattate dalla società resistente risultano esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, secondo quanto previsto dall´art. 11 comma 1, lett. c) e d) del Codice;

RILEVATO, inoltre, che le stesse informazioni risultano trattate anche in conformità con le regole previste dal "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" (pubblicato in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015 - doc. web. n. 4298343) che, pur entrando in vigore il 1° ottobre 2016, appare comunque idoneo a fornire un utile parametro di riferimento;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che la richiesta di cancellazione dei dati oggetto di ricorso debba essere dichiarata infondata;

RITENUTO che, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, sussistano comunque giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA