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Provvedimento del 12 maggio 2016 [5419268]

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[doc. web n. 5419268]

Provvedimento del 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 225 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso inviato da Gianfranco Fragasso il 4 febbraio 2016 e pervenuto all´Autorità in data 10 febbraio 2016, nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, Banca), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto: a) l´accesso ai propri dati personali presenti negli archivi della Banca e b) di conoscere i motivi per i quali il dato relativo allo stato civile risultava errato;

PRESO ATTO in particolare che, relativamente alla prima richiesta, lo stesso ricorrente ha precisato di aver ricevuto riscontro dalla Banca e che, proprio sulla nota di questa, lo stesso ha vergato le successive richieste di spiegazioni e di modifica del dato ritenuto errato;

PRESO ATTO altresì che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, tenuto conto in particolare del mancato riscontro da parte della Banca al secondo interpello;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 17 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 5 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la risposta del 29 febbraio 2016 con la quale la Banca:

- ha dichiarato di avere già fornito riscontro, in data 15 gennaio 2016, al primo interpello presentato dal ricorrente il 31 dicembre 2015, volto a conoscere i dati personali allo stesso riferiti,  presenti negli archivi elettronici della Banca;

- ha precisato, relativamente alla richiesta di conoscere i motivi dell´asserito errore sullo stato civile, di non poter effettuare la verifica con il documento a suo tempo presentato dall´interessato poiché l´immobile contenente l´archivio cartaceo della Banca è stato raso al suolo dal sisma del 29 maggio 2012;

- ha dichiarato di rimanere comunque disponibile per effettuare eventuali rettifiche, previa presentazione della documentazione necessaria da parte del ricorrente, considerato che l´istanza datata 18 gennaio 2016 che il ricorrente ha sostenuto, con altra comunicazione, di avere inviato con la copia del documento identificativo, non sarebbe pervenuta in quanto indirizzata ad un recapito di posta elettronica inesistente;

VISTA la nota del 1° marzo 2016, con la quale il ricorrente, nel sottolineare di avere avuto risposta dalla Banca solo successivamente alla presentazione del ricorso, ha insistito nella richiesta di liquidazione delle spese a proprio favore;

RILEVATO prioritariamente che, con riguardo alla richiesta di conoscere i dati riferibili al ricorrente, la Banca aveva fornito riscontro (non contestato dall´interessato) in data precedente alla presentazione del ricorso e che pertanto esso, con riferimento a detta domanda, va dichiarato inammissibile;

RILEVATO altresì che la seconda richiesta prospettata dall´interessato in sede di ricorso risulta diretta a conoscere i motivi per i quali il dato relativo allo stato civile negli archivi della Banca risulta errato e che pertanto essa, in tale formulazione, esula dai diritti esercitabili ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice e successivamente proponibili con ricorso al Garante;

CONSIDERATO ad ogni buon conto che, rispetto alla richiesta avanzata in sede di secondo interpello di correggere il dato ritenuto errato, la Banca ha comunque fornito la propria disponibilità ad intervenire appena in possesso della documentazione necessaria;

RILEVATO inoltre che, nel corso dell´istruttoria, sono emersi fondati dubbi circa la data di trasmissione del secondo interpello che, per affermazione dello stesso ricorrente, risulterebbe essere stato inviato non il 18 gennaio 2016, come in esso annotato, ma il 23 successivo, ossia in data che non consentirebbe di considerare decorso il termine dei quindici giorni previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per la presentazione del ricorso al Garante;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, che il ricorso vada dichiarato inammissibile anche con riguardo alla seconda richiesta ivi formulata;

RITENUTO che, nel caso di specie, possano considerarsi sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti per giusti motivi le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia