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Provvedimento del 1 giugno 2016 [5432572]

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[doc. web n. 5432572]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 254 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 25 febbraio 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Aldo A. Pazzaglia, nei confronti di Acea Energia S.p.A., con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano detenuti dal titolare del trattamento e la loro comunicazione in forma intelligibile;

l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento;

di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possano essere eventualmente comunicati;

la cancellazione di tutti i dati personali che la riguardano conservati dalla resistente;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare:

lamentato il perdurante illecito trattamento da parte di Acea Energia S.p.A. di dati personali che la riguardano raccolti in occasione della sottoscrizione, nel luglio 2010, di un contratto di fornitura mai attivato e a fronte del quale erano state erroneamente emesse fatture di pagamento, poi stornate dalla resistente;

contestato che, nonostante l´impegno assunto da quest´ultima nel corso di un precedente procedimento attivato dall´interessata innanzi al Garante, i dati che la riguardano continuino ad essere illecitamente trattati, come dimostrato dall´emissione di  successive bollette a suo carico a fronte dell´inesistenza di consumi alla medesima addebitabili;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 18 marzo 2016 con la quale Acea Energia S.p.A., nell´assicurare di aver posto "termine alle disfunzioni accertate e dovute a malfunzionamento dei precedenti sistemi di fatturazione", ha dichiarato:

di aver disposto il blocco dei dati personali della ricorrente "ad eccezione dei dati necessari alla gestione conclusiva della attuale circostanza inclusa la restituzione delle somme dovute alla Cliente", inserendo peraltro i contatti forniti dalla ricorrente in occasione del precedente rapporto contrattuale "nella lista dei numeri di telefono non contattabili per finalità promozionali";

che tali dati erano stati a suo tempo legittimamente acquisiti non solo in relazione alla vicenda da ultimo verificatisi, e della quale la ricorrente ha dato conto nell´atto introduttivo del procedimento, ma anche con riguardo ad un contratto di fornitura, oggi non più attivo, in relazione al quale la sig.ra XY era cliente della società;

di detenere dati di anagrafica e di tipo contrattuale, precisando, in particolare, che le finalità del trattamento erano "quelle legate alla gestione del rapporto contrattuale nonché di promozione commerciale e di marketing" e comunicando altresì i nominativi dei soggetti nominati responsabili del trattamento;

di aver provveduto allo storno di tutte le fatture errate;

VISTA la nota del 5 aprile 2016 con cui l´interessata, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha tuttavia:

eccepito di non aver ottenuto un riscontro adeguato in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati personali che la riguardano in quanto la resistente si sarebbe limitata "a dichiarare (...) di avere i dati personali di tipo anagrafico (…) o per i contatti (…)" e precisando altresì che "i detti dati personali (…) non risultano comunicati in forma intelligibile";

rilevato che il titolare del trattamento, contravvenendo ad uno specifico impegno assunto nel corso di un precedente procedimento svoltosi innanzi al Garante con riguardo alla medesima vicenda, non abbia ancora provveduto alla cancellazione dei dati personali dell´interessata dal medesimo detenuti, come dimostrato dall´avvenuta ricezione di ulteriori richieste di pagamento relative a successive fatture emesse a suo carico;

VISTA la nota del 28 aprile 2016 con la quale il titolare del trattamento, nell´assicurare di aver provveduto allo storno delle ulteriori fatture erroneamente emesse, ha comunicato i dati della ricorrente registrati nel sistema, rappresentando di non poter provvedere alla cancellazione degli stessi, tenuto conto dell´esistenza di un obbligo legale di conservazione derivante, tra l´altro, da alcune disposizioni emanate in tal senso dall´Autorità per l´Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, con particolare riguardo ai dati trattati "all´interno della procedura per la gestione dei reclami relativi ad erronee fatturazioni";

VISTA la nota dell´11 maggio 2016 con la quale la ricorrente ha preso atto di quanto comunicato, insistendo nella richiesta di cancellazione e blocco dei dati che la riguardano "quale unico mezzo necessario" a propria tutela;

CONSIDERATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessata, che il titolare del trattamento, pur in assenza di un contratto di fornitura produttivo di effetti fra le parti, ha comunque emesso, a carico della ricorrente, alcune fatture in ordine alle quali la medesima ha attivato formale procedura di reclamo:

CONSIDERATO che le predette fatture, sebbene fatte oggetto di storno a seguito di contestazione avanzata dall´interessata, costituiscono documenti di tipo contabile per i quali vige un obbligo di conservazione, derivante peraltro anche da specifiche disposizioni emanate in materia dall´Autorità regolatrice di settore che prevedono, infatti, l´obbligo di registrazione dei dati relativi ai reclami presentati dall´utenza;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati dell´interessata;

RITENUTO invece, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, di dover dichiarare, in ordine alle restanti richieste, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, a tutte le richieste presentate dalla ricorrente ed affermato in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver disposto il blocco dei dati dell´interessata, con l´unica eccezione dei dati necessari alla definizione della procedura attivata con il reclamo proposto da quest´ultima;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 ad Acea Energia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dalla resistente, nonché della parziale  infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessata;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad Acea Energia S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia