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Provvedimento del 9 giugno 2016 [5437120]

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[doc. web n. 5437120]

Provvedimento del 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 aprile 2016 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, "Poste") con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Ippoliti, nel ribadire le istanze già presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), nella sua qualità di erede del proprio genitore KW, ha chiesto:

1. di avere accesso a "tutti i dati personali del defunto" , comunque trattati da tale società, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, gli estremi identificativi di conti correnti, libretti di risparmio, carte di credito e qualsiasi altro titolo/prodotto anche a carattere previdenziale intestato o cointestato al de cuius;

2. di conoscere, con specifico riferimento ai conti correnti e ai conti di risparmio intestati al de cuius:

• l´elenco completo di tutte le movimentazioni;

• rispetto ad ogni singola operazione effettuata, se questa è stata compiuta dal de cuius o da altro soggetto;

• indicazione della somma oggetto del saldo attuale del libretto e/o del conto corrente;

• le generalità degli eventuali cointestatari dei libretti e/o del conto corrente;

• "tutte le informazioni concernenti ogni singola clausola afferente ai rapporti contrattuali intercorsi fra KW e Intesa Sanpaolo S.p.A.";

3. che l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso sia integralmente posto a carico di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTO il riscontro pervenuto da Poste il 13 maggio 2016 con il quale è stato rappresentato "che all´interno degli archivi informatici e/o cartacei di Poste Italiane S.p.A. non risulta essere presente alcuna informazione relativa al de cuius"; relativamente, poi, alla richiesta volta ad ottenere "ogni singola clausola afferente ai rapporti contrattuali intercorsi fra KW e Intesa Sanpaolo S.p.A." , la società resistente ha invitato il ricorrente "a rivolgere tale istanza ad Intesa Sanpaolo S.p.a., quale soggetto titolare di tali eventuali rapporti";

VISTA la nota pervenuta lo stesso 13 maggio 2016, con la quale il ricorrente:

- prende atto di quanto dichiarato da Poste Italiane S.p.A.;

- rileva che il riferimento a Intesa Sanpaolo "è il frutto di un mero errore dello scrivente" e rinuncia espressamente ad ottenere da Poste un riscontro in merito;

- in ragione della tardività del riscontro fornito dal titolare, insiste per l´accoglimento del ricorso e per la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, preliminarmente, che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di ottenere le informazioni relative ai rapporti contrattuali intercorsi tra il de cuius e Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto originata da proprio "mero errore";

CONSIDERATO che, con riferimento alle ulteriori richieste, Poste ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare in relazione ad esse non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a Poste, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare e della parzialmente erronea individuazione del titolare in sede di interpello e di presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste volte ad ottenere i dati riferiti ai rapporti contrattuali intrattenuti dal de cuius presso Poste Italiane S.p.A. essendo stato fornito sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

2. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi Poste Italiane S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia