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Provvedimento del 13 luglio 2016 [5468966]

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[doc. web n. 5468966]

Provvedimento del 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 312 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 7 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Cristina Ricci, nei confronti di: a) Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "La Repubblica", b) Eyu S.r.l., in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "L´Unità", c) sito meetup.com, sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", e d) blog orianomattei.blogspot.it con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

in via preliminare e provvisoria il blocco, ai sensi dell´art. 150, comma 1, del Codice, degli articoli indicati nell´atto introduttivo del procedimento;

in via principale, la rimozione definitiva dei medesimi articoli in quanto riportanti notizie relative "a fatti risalenti al lontano 1989" in cui lo stesso era stato coinvolto quale "vittima e parte lesa" senza essere mai stato indagato;

in via subordinata, la deindicizzazione degli stessi attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti sorgente;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare:

il pregiudizio causato alla propria reputazione dalla facile reperibilità, attraverso "i più accreditati motori di ricerca", di informazioni ormai risalenti ad "oltre 26 anni dai fatti" rispetto ai quali non si ritiene sussistente alcun "interesse pubblico attuale alla rievocazione";

che con riferimento al link http://... "non è stato possibile contattare l´autore dell´articolo" e di aver pertanto provveduto, anteriormente alla proposizione del ricorso, ad interessare della questione Google Inc., in qualità di gestore della piattaforma ospitante, al fine di richiedere la cancellazione dei contenuti in esso pubblicati, ricevendo tuttavia un riscontro negativo;

CONSIDERATO, a tale ultimo riguardo, che, nell´impossibilità di individuare gli estremi identificativi del titolare del citato blog, ma volendo comunque  garantire la più ampia tutela all´interessato, il ricorso è stato messo in istruttoria anche nei suoi confronti, esperendo il tentativo di recapitarlo al medesimo per il tramite di Google, quale gestore della piattaforma che fornisce il relativo servizio, senza per questo trasformare quest´ultima in parte attiva del presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 6 maggio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa il 27 aprile 2016 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha:

sostenuto la liceità del trattamento posto in essere in quanto attualmente effettuato non per finalità giornalistiche, ma "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet";

comunicato di aver tuttavia aderito alle richieste avanzate dal ricorrente e di aver pertanto provveduto ad effettuare l´interdizione dell´indicizzazione dell´articolo richiesto "attraverso la compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia;

VISTA la nota del 10 giugno 2016 con la quale meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona di Claudio Cassella, identificato quale organizzatore del movimento, nonché autore della relativa pubblicazione, ha comunicato di aver provveduto a rimuovere dalla bacheca il post indicato nell´atto introduttivo del procedimento, pur dando atto della perdurante disponibilità del relativo snippet tra i risultati derivanti da una ricerca condotta attraverso il motore gestito da Google, che dovrebbe pertanto provvedere alla sua eliminazione;

VISTA la nota del 3 maggio 2016 con la quale Eyu S.r.l. ha:

eccepito la propria carenza di legittimazione passiva considerato che essa, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è editrice del quotidiano "L´Unità" sul sito del quale, nella sezione "archivio storico", compare l´articolo contestato;

rappresentato di essere titolare di altro sito, ovvero di www.unita.tv.it, "dove non è pubblicato nessuno degli articoli richiamati da parte ricorrente";

rilevato di non essere stata destinataria di alcun atto di interpello preventivo, circostanza che avrebbe consentito alla stessa di precisare "di non far parte di un procedimento relativo a fatti cui è del tutto estranea";

chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note del 2 e del 6 maggio 2016 con le quali Google Inc. e Google Italy, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, hanno:

eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza della relativa vocatio in ius, tenuto conto del fatto che l´atto introduttivo del procedimento contiene richieste "rivolte nei confronti dei webmaster delle pagine web che ospitano gli articoli contestati (…) e non anche nei confronti del motore di ricerca Google Web Search";

rappresentato che la Corte di Giustizia dell´Unione Europea, "nel ridefinire i presupposti e le caratteristiche per l´esercizio del diritto all´oblio, ha precisato che l´azione dell´interessato nei confronti del motore di ricerca non sostituisce e non si sovrappone a quella nei confronti del webmaster della pagina web dove è pubblicato l´articolo corrispondente all´URL indicizzato";

precisato di aver, in ogni caso, "per spirito di collaborazione e considerando il ricorso avversario (…) come una segnalazione anomala per l´esercizio del diritto all´oblio", provveduto a deindicizzare tre degli articoli contestati;

affermato l´inesistenza, rispetto al link facente capo al blog orianomattei.blogspot.it, dei presupposti riconosciuti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") per l´esercizio del diritto all´oblio, trattandosi, nel caso di specie, di un articolo recente che, "seppur richiamando le vicende giudiziarie del XY risalenti al 1990", riporta fatti attuali rispetto ai quali sussisterebbe un "evidente interesse pubblico" anche in relazione al ruolo rivestito dall´interessato, noto imprenditore della zona cui fanno riferimento le vicende narrate nell´articolo;

rilevato che il coinvolgimento di Google nel presente procedimento non potrebbe peraltro ritenersi giustificato nemmeno nella sua diversa qualità di "gestore e fornitore del servizio Blogger", in quanto la cd. "sentenza Costeja" trova applicazione solo con riguardo ai "link rilasciati da Google Web Search sotto forma di risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome dell´interessato e non anche ad altri servizi a marchio Google", quale appunto quello di gestione di blog in ordine al quale vige la disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 contenente l´"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" che attribuisce la responsabilità dei contenuti pubblicati unicamente all´autore del blog medesimo;

VISTA la nota trasmessa in data 10 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha:

preso atto di quanto dichiarato da Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nel corso del procedimento, dando peraltro conferma dell´effettiva adesione della resistente alle richieste avanzate con il ricorso e chiedendo, alla luce di ciò, di compensare fra le parti le spese del procedimento;

eccepito, con riguardo alla posizione espressa da Google, "come non sia giustificata una differenziazione di trattamento tra i siti per i quali è stato proposto ricorso" attuata attraverso una rimozione selettiva degli stessi che ha portato ad escludere da tale misura il "quarto sito web segnalato" – ovvero il blog orianomattei.blogspot.it – ove risulta pubblicato un articolo (peraltro originariamente edito da altra testata giornalistica che avrebbe poi successivamente provveduto alla sua eliminazione) che riporta un episodio "risalente nel tempo (1989) che non ha alcuna attinenza con l´attualità";

rilevato, con riferimento al riscontro fornito da Eyu S.r.l., che "il soggetto responsabile del trattamento dei dati è stato rinvenuto – in assenza di altri dati pubblicati nella pagina web – cliccando la "home" del sito www.archivio.unita.it la quale rimanda ad altro URL (www.unita.tv), in cui si indica la società resistente quale titolare del trattamento", allegando, a conferma dell´avvenuta formulazione del previo interpello, "la mail con richiesta di rimozione informazioni, inviata in data 30.6.2015 all´indirizzo mail info@unita.tv";

VISTA la nota del 16 giugno 2016 con la quale Google, nel replicare alle eccezioni sollevate dal ricorrente, ha:

ribadito l´attualità della notizia pubblicata sul blog orianomattei.blogspot.it, in quanto la stessa si riferisce "alle elezioni comunali di XX del 2015 ed al presunto sostegno politico del sig. XY al candidato di KW", questione che quindi presenta "una attinenza solo incidentale con le vicende del 1989 in cui è stato coinvolto il ricorrente";

precisato che l´articolo originariamente pubblicato da altro quotidiano, risulta tuttora disponibile nell´archivio storico di quest´ultimo contrariamente a quanto affermato dal ricorrente che ne ha invece asserito l´avvenuta eliminazione;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di blocco del trattamento richiesta in via cautelare dal ricorrente ai sensi dell´art. 150, comma 1, del Codice, che, nel caso di specie, l´Autorità non ha ritenuto sussistenti ab initio ragioni sufficienti per disporre l´adozione di tale misura, reputando necessario un previo confronto tra le parti al fine di inquadrare correttamente la vicenda in ordine al profilo della proclamata lesività dei contenuti pubblicati;

PRESO ATTO, con riguardo alla posizione espressa da Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nonché da meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", che questi ultimi hanno aderito, nel corso del procedimento, alle istanze avanzate dal ricorrente, provvedendo, rispettivamente, alla deindicizzazione ed alla rimozione degli articoli indicati nell´atto introduttivo del procedimento, rilevando tuttavia, in quest´ultimo caso, la perdurante disponibilità, tra i risultati ottenuti attraverso l´utilizzo del motore di ricerca gestito da Google, del relativo snippet;

RITENUTO, con riguardo a tali richieste, di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, rimanendo impregiudicata la facoltà per il ricorrente di utilizzare, per la rimozione dello snippet tuttora disponibile con riguardo ai contenuti a suo tempo pubblicati dal sito meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", l´apposito tool predisposto da Google per la eliminazione dei contenuti obsoleti al fine di accelerare il processo di aggiornamento dell´indice del motore di ricerca;

RILEVATO, con riguardo alla posizione di Eyu S.r.l., che, da quanto emerso nel corso del procedimento e dalle verifiche effettuate dall´Ufficio, risulta che titolare del trattamento posto in essere sul sito "Unità.it", compresa la sezione archivio del quotidiano medesimo, è un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stato proposto l´odierno ricorso, dovendosi dare comunque atto del fatto che l´individuazione dell´effettivo titolare è operazione resa complicata in ragione del rinvio effettuato dal sito principale al sito "www.unita.tv";

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare il ricorso  inammissibile nei confronti di Eyu S.r.l. ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c), e 147, comma 1, del Codice;

EVIDENZIATO che l´Autorità si riserva, in ragione delle difficoltà evidenziate rispetto alla corretta individuazione del titolare del trattamento, avviare un autonomo procedimento volto ad approfondire la questione, valutando, in esito allo stesso, l´opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito al fine di assicurare un esercizio effettivo dei diritti garantiti all´interessato dagli artt. 7 e ss. del Codice;

CONSIDERATO che Google – cui l´atto introduttivo del procedimento è stato trasmesso unicamente in qualità di gestore della piattaforma ospitante i contenuti pubblicati sul blog orianomattei.blogspot.com per via dell´impossibilità di individuare gli estremi identificativi del gestore di quest´ultimo – non è da ritenersi parte del presente procedimento e che pertanto non possano essere estesi ad essa gli effetti della presente decisione, pur dovendosi prendere atto del fatto che la medesima, dopo aver preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ha comunque spontaneamente fornito un riscontro inerente il merito delle richieste avanzate dal ricorrente;

CONSIDERATO dunque, con riguardo al trattamento facente capo al blog orianomattei.blogspot.it, che, non essendo stati acquisiti al procedimento riscontri riconducibili al suo effettivo gestore, neppure per il tramite di Google, occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del blog medesimo ai sensi degli artt. 148, comma 1, lett. c), e 147, comma 1, del Codice;

EVIDENZIATO che l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di verificare la correttezza del trattamento effettuato dal predetto blog, con particolare riguardo al profilo attinente l´accertata impossibilità di individuare, attraverso la relativa home page, gli estremi identificativi del gestore dello stesso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona del sig. Claudio Cassella, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza, nonché inammissibilità del ricorso e della esplicita richiesta di compensazione delle spese avanzata dal ricorrente con riguardo alla posizione di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e del sito meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX";

b) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Eyu S.r.l.;

c) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del blog orianomattei.blogspot.it;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona del sig. Claudio Cassella, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia