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Provvedimento del 13 luglio 2016 [5469620]

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[doc. web n. 5469620]

Provvedimento del 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 313 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 maggio 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Garbagnati, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione di alcuni URL che "rimandano ad articoli di giornale, ovvero a blog ovvero ancora ad altre pagine di commento/informazione che, in modo obsoleto ovvero fuorviante si riferiscono" ad una vicenda giudiziaria, conseguente al verificarsi di gravi fatti di cronaca risalenti al 2001 nei quali la stessa è rimasta coinvolta;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione ed alla propria dignità dalla perdurante diffusione di informazioni obsolete e in parte non corrispondenti al vero relative ad una vicenda rispetto alla quale la medesima risulta essere stata "definitivamente assolta (…) mediante sentenza di annullamento della Corte di Cassazione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;
VISTA la nota del 14 giugno 2016 con la quale Google ha comunicato di aver accolto l´istanza avanzata da quest´ultima e di aver disposto la rimozione degli URL indicati nell´atto di ricorso;

VISTA la nota del 17 giugno con la quale l´interessata ha preso atto del riscontro fornito dalla resistente, pur eccependo che la stessa ha provveduto alla rimozione degli URL indicati solo a seguito della presentazione del ricorso e ribadendo pertanto la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione degli URL individuati nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia