g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Leonardo Sesta - 12 maggio 2016 [5487583]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5487583]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Leonardo Sesta - 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 219 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione inerente un trattamento di dati personali consistente nella trasmissione, da parte dell´avv. Leonardo Sesta C. Fisc.: SST LRD 75M07 A662T, nato a Bari il 7 agosto 1975, nella sua qualità di libero professionista, di una nota al segnalante contenente sue informazioni personali, non già a mezzo raccomandata, bensì attraverso e-mail inviate, tra gli altri, all´indirizzo di posta elettronica riferito al sito web elettorale del segnalante;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 17932/85466 dell´11 luglio 2013, con la quale si rinnovava l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 16 luglio 2013 mediante raccomandata A/R, il predetto avv. Leonardo Sesta ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 25988/85466 del 17 ottobre 2013 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´avv. Leonardo Sesta la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATA la nota datata 7 febbraio 2014 con la quale l´avv. Leonardo Sesta evidenzia come "(…) fin ad oggi non ho dato seguito alle Vs. comunicazioni atteso che i fatti contestati dal (…) (segnalante) sono al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, come da denuncia querela che si allega";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere, in relazione a quanto contestato, la responsabilità dell´avv. Leonardo Sesta, il quale avrebbe dovuto comunque fornire riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, sia pure per informare il Garante di aver presentato all´autorità giudiziaria un esposto proprio in relazione ai fatti lamentati dal segnalante;

RILEVATO che l´avv. Leonardo Sesta ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di fornire riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´avv. Leonardo Sesta C. Fisc.: SST LRD 75M07 A662T, nato a Bari il 7 agosto 1975, nella sua qualità di libero professionista, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia