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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto Robert Kennedy s.r.l. - 18 maggio 2016 [5493039]

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[doc. web n. 5493039]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto Robert Kennedy s.r.l. - 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 231 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Gruppo Salerno della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18315/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 18 ottobre 2013 nei confronti di Istituto Robert Kennedy s.r.l. P.Iva: 01884050657, già con sede in Salerno, via Pietro da Eboli n. 8 e attualmente con sede in Salerno, via dei Mille n. 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società ha effettuato un trattamento di dati personali dei propri clienti attraverso la ricezione dei moduli d´iscrizione che vengono compilati e presentati per la successiva frequentazione dei corsi, rendendo un´inidonea informativa ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 22 ottobre 2013 con cui è stata contestata, nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, al predetto Istituto Robert Kennedy s.r.l., per aver reso un´informativa orale inidonea, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 19 novembre 2013 formulato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, evidenziando come la cessione di ramo d´azienda effettuata dall´Istituto Robert Kennedy s.r.l. a fronte della quale si è costituito l´Istituto Scolastico Eracle s.r.l. abbia determinato l´interruzione di tutte le attività del citato Istituto Kennedy ad eccezione dei "corsi di preparazione – doposcuola", ha rilevato come "(…) l´obbligo di ottemperare la normativa scolastica ricade sull´Istituto principale paritario ove si svolgono gli esami conclusivi dell´iter di studi". Inoltre, ha osservato come "Durante le operazioni ispettive poste in essere dai verbalizzanti, la sottoscritta, presa dalla confusione, rinveniva ed esibiva soltanto parte del modello d´iscrizione (…) senza reperire contestualmente l´apposita informativa, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, che pure regolarmente era stata sottoposta e sottoscritta (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 febbraio 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni prodotte nella citata memoria difensiva;

RITENUTO che quanto argomentato, non consente di superare il rilievo alla base della contestazione. L´assetto societario derivante dalla cessione di ramo d´azienda operata dall´Istituto Robert Kennedy s.r.l. che ha determinato la costituzione dell´Istituto Scolastico Eracle s.r.l. risulta inconferente rispetto a quanto contestato. Il fatto che l´Istituto Robert Kennedy s.r.l. effettui i trattamenti di dati personali a fronte dello svolgimento dei "corsi di preparazione – doposcuola", lo qualifica, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice, quale titolare del trattamento, in capo al quale incombe l´obbligo, ai sensi dell´art. 13 del Codice, di rendere, anche in forma orale, un´informativa completa di tutti gli elementi previsti dalla lett. a) alla f) di cui al comma 1 del citato art. 13. Inoltre, evidenziando come la Guardia di finanza abbia puntualmente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, la condotta illecita contestata, dando atto, nel verbale di operazioni compiute, dell´inidoneità dell´informativa resa oralmente, si evidenzia come negli atti di accertamento non venga mai fatta menzione, neanche nelle dichiarazioni rese all´atto della sottoscrizione della contestazione, di alcuna informativa resa con le modalità indicate nella memoria difensiva;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Istituto Robert Kennedy s.r.l. P.Iva: 01884050657 con sede in Salerno, via dei Mille n. 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 13 del Codice per inidoneità dell´informativa resa agli interessati e sanzionata dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5493039
Data
18/05/16

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

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