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Provvedimento del 28 luglio 2016 [5493365]

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[doc. web n. 5493365]

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Rossana Iemoli, nei confronti della Poligrafici Editoriale S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione dell´articolo di stampa collegato all´Url http://www. ilgiorno.it/...  o, comunque l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea volta a cancellare e/o a rendere in forma anonima i suoi dati personali pubblicati on-line;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell´atto introduttivo, ha in particolare rappresentato che:

- l´articolo cui rinvia il predetto Url riguarda una vicenda di cronaca giudiziaria che si è conclusa nel 2010 e che "dato il lungo lasso di tempo trascorso, non permane alcun interesse pubblico ad accedere alla notizia di cronaca legata alla specifica identificazione del ricorrente";

- la vicenda in questione si è conclusa con una sentenza di patteggiamento e che ad "oggi il reato a suo tempo contestato al ricorrente si è estinto";

- la permanenza della notizia on-line può risultare pregiudizievole per il suo inserimento nel mondo del lavoro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 luglio 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro del 13 giugno 2016 con il quale la resistente nel rilevare in via preliminare che l´istanza ricevuta dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, non aveva consentito la chiara individuazione dell´articolo di cui si chiedeva la cancellazione, in quanto formulata in modo generico e non circostanziato, ha rappresentato di aver potuto provvedere a seguito di più precise indicazioni presenti nel ricorso, "alla tempestiva rimozione da[gli …] archivi e [a…] richiedere al provider di Google la relativa deindicizzazione dell´url";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere adempiuto alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia