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Provvedimento del 28 luglio 2016 [5515482]

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[doc. web n. 5515482]

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 346 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Rubin, nei confronti di Dellas S.p.A. (alle cui dipendenze il medesimo ha prestato la propria attività lavorativa sino al settembre 2015) con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la "cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati riportati nella lettera di contestazione disciplinare (…), nel successivo provvedimento di licenziamento disciplinare (…), nonché nell´ambito del ricorso cautelare avanti la sez. imprese del Tribunale di Torino" in quanto trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha lamentato, in particolare, l´illegittima acquisizione da parte della società resistente, con specifico riferimento alle modalità adottate a tal fine, di dati personali che lo riguardano contenuti nei dispositivi informatici e telefonici concessi in uso al medesimo per lo svolgimento dell´attività lavorativa, nonché estrapolati dalle conversazioni effettuate anche attraverso il numero di utenza privata e poi successivamente utilizzati dal datore di lavoro per disporne il licenziamento per motivi disciplinari;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 17 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 18 e del 23 maggio 2016 con le quali Dellas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Luzi Crivellini e Gianluca Fiori, ha contestato quanto affermato dal ricorrente sostenendo la legittimità dei controlli posti in essere sui dispositivi affidati al dipendente in quanto effettuati attraverso "un´indagine ex post effettuata a campione" tramite il server aziendale a seguito della situazione di allarme ingenerata da alcune condotte illecite poste in essere dal medesimo e ritenute in contrasto con i doveri di fedeltà aziendale;

VISTA la nota del 13 giugno 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare la veridicità di quanto rappresentato da controparte, ha eccepito, tra l´altro,  che nel caso in esame risulterebbero carenti i presupposti per poter configurare un controllo di carattere difensivo tenuto conto del fatto che "la paventata necessità di tutelare il patrimonio aziendale si è rivelata del tutto insussistente" non potendosi ritenere che le informazioni che Dellas assume illecitamente acquisite dal dipendente siano qualificate dal carattere della segretezza;

VISTA la nota del 28 giugno 2016 con la quale la resistente, nel richiamare  quanto già in precedenza dedotto, ha ribadito la legittimità dei controlli effettuati;

VISTA, da ultimo, la nota del 6 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto dell´avvenuta rinuncia al ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia