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Provvedimento del 10 novembre 2016 [5733404]

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[doc. web n. 5733404]

Provvedimento del 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 472 del 10 novembre 2016

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
 
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Altieri e Alessandro Vasta nei confronti di Google Inc., Google Italy S.r.l. e Youtube LLC, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – con riferimento alla pubblicazione sulla piattaforma YouTube da parte "dell´utente ‘XX" della registrazione di un suo colloquio privato avvenuto presso gli uffici della Europcar con una dipendente di detta società - ha chiesto di:
 
- "far cessare e/o bloccare con effetto immediato" il trattamento illecito dei propri dati rimuovendo il video, dal contenuto ritenuto lesivo, rinvenibile al link https://www.youtube.com/… e di deindicizzare gli URL corrispondenti alla pagina in cui è stato caricato il video stesso;
 
- disabilitare ogni forma di servizio e collegamento telematico che renda accessibile qualsiasi contenuto ora reperibile al  link sopra menzionato;
 
- interrompere e disattivare in via definitiva i servizi forniti dall´utente "XX" evitando successive e future attivazioni di servizi analoghi;
 
- ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
 
CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato in particolare:
 
- che nel video in questione è riportato il menzionato colloquio, registrato "in modo clandestino e illecito", e che in esso risulta perfettamente riconoscibile la propria voce e, per gli evidenti riferimenti presenti (logo della società e la qualifica rivestita) la sua stessa identità;
 
- di aver tentato, su suggerimento di YouTube, di contattare l´autore della registrazione, che però è risultato non raggiungibile, né identificabile; 
 
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 18 ottobre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
 
VISTA altresì la nota del 15 luglio 2016 con la quale YouTube ha rappresentato "che i contenuti in questione sono già stati bloccati e non sono più visibili sul dominio del paese";
 
VISTA la nota del 22 luglio 2016 con la quale Google, ha comunicato "che il video di cui all´URL oggetto del ricorso risulta già rimosso";
 
VISTA la memoria del 22 luglio 2016 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che il video è stato rimosso limitatamente al territorio italiano, ha lamentato il perdurare del trattamento dei propri dati personali essendo il video ancora accessibile da altri Stati ed ha chiesto di imporre a YouTube la rimozione immediata e definitiva del video "senza alcun limite geografico";
 
VISTA la nota del 23 settembre 2016 con la quale Google e Youtube, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, pur rappresentando "la loro autonomia e diversità rispetto al ruolo ed ai servizi forniti", hanno rappresentato che:
 
- YouTube è la società che gestisce la relativa piattaforma ed è la sola che, su ordine dell´autorità giudiziaria può rimuovere i contenuti presenti nella piattaforma; Google Inc e Google Italy, pur facendo parte dello stesso gruppo non hanno alcun controllo su quest´ultima;
 
- titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei video presenti nella piattaforma sono solo gli utenti che hanno eseguito il caricamento dei relativi video: YouTube, infatti, in qualità di hosting provider non ha alcuna responsabilità né controllo sui contenuti memorizzati (art. 16, d.lgs. n. 70/2003), a meno che "il gestore in questione, avuta effettiva conoscenza  della natura illecita di un contenuto ospitato sui suoi server, e, soprattutto, su comunicazione delle autorità competenti, non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l´accesso" (C.Cass., 17.12.2013, n. 5107);
 
- YouTube offre ai propri utenti un servizio di videosharing, ovvero uno spazio virtuale sul quale pubblicare e condividere on line "sotto la propria responsabilità e senza alcun intervento da parte di YouTube o di Google, video e commenti con una community più o meno ristretta di altri internauti";
 
- proprio in quanto "piattaforma di video-sharing", il servizio gestito da YouTube è totalmente diverso da quello facente capo a Google Web Search e, in virtù di tale diversità, non possono ritenersi applicabili ad essa i principi di cui alla sentenza Costeja, come del resto confermato anche dalle "Linee Guida" del WP29 che indicano che il diritto all´oblio non è esercitabile con riferimento ai motori di ricerca interni e non generici;
 
- la circostanza che YouTube abbia disabilitato il video sul territorio italiano "comporta la cessazione della materia del contendere in relazione a quel contenuto anche in relazione alle domande volte all´asserita tutela dei dati personali del ricorrente. L´impossibilità di reperire il video contestato dall´Italia, infatti, esclude che sul territorio italiano possa verificarsi un qualsivoglia trattamento dei dati personali del […ricorrente] eventualmente inclusi in quel contenuto";"
 
RILEVATO, tutto ciò premesso, in via preliminare, che il presente ricorso può essere preso in considerazione solo con riguardo alle richieste correttamente formulate nell´ambito dell´esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. e che, pertanto, lo stesso è da considerarsi inammissibile con riferimento alle richieste: a) di disabilitare ogni forma di servizio e collegamento telematico che renda accessibile qualsiasi contenuto ora reperibile al  link in questione e b) di interrompere e disattivare in via definitiva i servizi forniti dall´utente "XX" evitando successive e future attivazioni di servizi analoghi;
 
RILEVATO poi che YouTube e Google hanno rispettivamente affermato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") "che i contenuti in questione sono già stati bloccati e non sono più visibili sul dominio del paese" e che "che il video di cui all´URL oggetto del ricorso risulta già rimosso";
 
CONSIDERATO che, allo stato degli atti, il riscontro fornito dalle resistenti può essere considerato sufficiente per ritenere che sulle richieste di rimozione e deindicizzazione del video sopra menzionato vada dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;
 
RITENUTO che, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso e del riscontro fornito dalle resistenti sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; 
 
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
 
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
 
dichiara:
 
- non luogo a provvedere nei confronti di Google Inc. e YouTube LLC, in ordine alle richieste di rimozione e di deindicizzazione del video di cui in premessa;
 
- inammissibili le ulteriori richieste;
 
- compensate fra le parti le spese del procedimento.
 
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
 
Roma, 10 novembre 2016
 
IL PRESIDENTE
Soro
 
IL RELATORE
Califano
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia