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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Nadine s.r.l. - 13 luglio 2016 [5751424]

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[doc. web n. 5751424]
 
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Nadine s.r.l. - 13 luglio 2016
 

Registro dei provvedimenti
n. 309 del 13 luglio 2016

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
 
RILEVATO che, a seguito di una segnalazione, il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 27067/82370 del 30 ottobre 2012 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso il Gruppo Nadine s.r.l., P. iva: 10284080156, già con sede in Milano, Galleria Passerella n. 2 e attualmente con sede in Milano, piazza San Carlo n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo formalizzata con i verbali di operazioni compiute datati 30 e 31 gennaio 2013;
 
RILEVATO che, all´esito di tale attività ispettiva e a fronte della nota del 13 febbraio 2013 inviata dal Gruppo Nadine s.r.l. a scioglimento delle riserve formulate nei citati verbali di operazioni compiute, il Garante, con provvedimento n. 397 del 12 settembre 2013, ha definito il procedimento amministrativo della segnalazione, accertando che il Gruppo Nadine s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali, presso uno dei propri esercizi commerciali sito in Milano, Corso Vittorio Emanuele, mediante l´installazione di 17 telecamere all´interno dell´attività, omettendo di indicare, nell´unica informativa semplificata presente in corrispondenza dell´accesso all´esercizio commerciale, il nominativo del titolare del trattamento, rendendo cosi un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);
 
VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente richiamato, prot. n. 28605/82370 del 12 novembre 2013 nei confronti del Gruppo Nadine s.r.l., per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice;
 
ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
 
VISTA la memoria difensiva datata 29 novembre 2013 nella quale il Gruppo Nadine s.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "(…) l´informativa di cui trattasi (…) era completa di tutti gli elementi essenziali inclusa l´indicazione del titolare", evidenziando, sul punto, che, riguardo l´allegato 6 al verbale di operazioni del 30 gennaio 2013, tale documento " è la riproduzione di un prestampato standard che la scrivente (Gruppo Nadine s.r.l.) ha consegnato ai verbalizzanti ad esempio della tipologia di cartello adottato (…)" e che pertanto tale allegato "(…) non ha alcuna attinenza rispetto alla contestazione". Inoltre, relativamente all´inidoneità dell´informativa semplificata presente in corrispondenza dell´accesso all´esercizio commerciale, ha asserito come "la scritta del nome del titolare era apposta a penna", rilevando sul punto come l´evidenza fotografica acquisita dalla Guardia di finanza in sede di controllo, con particolare riferimento all´allegato n. 7 del verbale di operazioni compiute del 30 gennaio 2013, "(…) è inidonea a far prova  (…)", atteso che, "(…) in una fotografia scattata col cellulare, a diversi metri di distanza, dalla strada, da dietro una vetrina, una scritta a penna risulta per forza di cose illeggibile se non addirittura inesistente". La società rileva, altresì, la contraddittorietà tra quanto constatato dalla Guardia di Finanza nel verbale di operazioni compiute del 30 gennaio 2013 con riferimento alla rilevata "(…) presenza all´ingresso di un cartello riportante l´informativa minima prevista ai sensi dell´art. 13 del d.lgs. 196/2003: posto che l´informativa minima prevista dall´art. 13 include il nome del titolare del trattamento e (…) gli ispettori (…) non hanno evidenziato alcuna irregolarità al riguardo" e quanto accertato dal Garante con il Provvedimento n. 397 del 12 settembre 2013;
 
RITENUTO che le argomentazioni contenute nella memoria difensiva non consentono di superare i rilievi alla base della contestazione. Pur prendendo atto di quanto illustrato dalla società con riferimento alle circostanze riconducibili al citato allegato n. 6 al verbale di operazioni compiute del 30 gennaio 2013, si osserva come l´osservazione relativa alla qualità fotografica del cartello affisso in corrispondenza dell´accesso all´esercizio commerciale, risulta essere inconferente atteso che l´immagine è sufficientemente nitida da permettere la rilevazione di eventuali scritte a penna, e pertanto il rilievo fotografico allegato n. 7 al verbale di operazioni compiute il 30 gennaio 2013 è stato ritenuto, ai sensi dell´art. 13 della legge 689/1981, idoneo ad accertare l´omessa indicazione del titolare del trattamento nell´informativa semplificata oggetto di contestazione. Si evidenzia, altresì, sempre con riferimento all´inidoneità dell´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice, come sia il provvedimento n. 397 del 12 settembre 2013 che la conseguente contestazione della violazione amministrativa non si siano limitati, rispettivamente, ad accertare/contestare unicamente la mancata indicazione del titolare del trattamento nell´unico cartello contenente l´informativa semplificata, ma si siano riferiti anche alla necessità di ulteriori informative semplificate, "(…) attesa la presenza di più telecamere e l´estensione (su più piani) dell´area oggetto di rilevamento delle immagini (…)". Peraltro, rispetto agli elementi istruttori valutati dall´organo accertatore in ordine al rilievo mosso, il trasgressore non ha prodotto alcun elemento ulteriore rispetto a quelli già valutati con il provvedimento n. 397 del 12 settembre 2013 con il quale è stata accertata la violazione di che trattasi. Infine, non risulta fondata l´asserita contraddittorietà tra quanto constatato dalla Guardia di finanza nel verbale di operazioni compiute del 30 gennaio 2013 e quanto accertato dall´Autorità con il provvedimento n. 397 del 12 settembre 2013; ciò in quanto l´affermazione riportata nel verbale delle operazioni compiute secondo cui "la presenza all´ingresso di un cartello riportante l´informativa minima prevista ai sensi dell´art. 13 del d.lgs 196/2003 e del Provvedimento in data 08.04.2010 del Garante", non dimostra la presenza di tutti gli elementi essenziali di tale informativa, ove, peraltro, sul punto, giova evidenziare come il trasgressore non abbia impugnato, ai sensi dell´art. 152 del Codice, il citato provvedimento dell´Autorità con il quale è stata accertata la condotta omissiva oggetto di contestazione.
 
VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;
 
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
 
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
 
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
 
VISTA la documentazione in atti;
 
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
 
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
 
ORDINA
 
al Gruppo Nadine s.r.l. P. iva: 10284080156, con sede in Milano, piazza San Carlo n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 13 del Codice per inidoneità dell´informativa resa agli interessati e sanzionata dall´art. 161 del Codice;
 
INGIUNGE
 
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
 
Roma, 13 luglio 2016
 
IL PRESIDENTE
Soro
 
IL RELATORE
Iannini
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia