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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5774043]

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[doc. web n. 5774043]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 368 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 giugno 2016 da XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale il ricorrente, nel rappresentare di avere ricevuto, il 2 febbraio e il 12 maggio 2016, sulla propria utenza telefonica chiamate indesiderate da parte di operatori che promuovevano servizi della società resistente, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e ha chiesto:

- di conoscere l´origine dei propri dati, le finalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati possono essere comunicati;

- la revoca all´autorizzazione al trattamento ai dati allo stesso riferiti per finalità di marketing, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali;

- che l´ammontare delle spese e dei diritti sia posto a carico della resistente;

PRESO ATTO che il ricorrente ha contestualmente dichiarato di possedere i requisiti per l´ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e pertanto lo stesso può essere esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 6 luglio 2016 con la quale Telecom, con dichiarazione resa ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" ha rappresentato:

a) in via preliminare, le ragioni del mancato riscontro alle due istanze inoltrate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, spiegando che la prima richiesta risulta non essere stata lavorata a causa di un errore nell´inserimento dei dati del ricorrente da parte dell´ufficio competente, mentre alla seconda è stato fornito un riscontro interlocutorio "ma purtroppo non è stato poi inviato il riscontro definitivo";

b) con specifico riferimento al merito delle richieste, che:

- la linea prepagata è stata attivata, a nome del ricorrente,  il 15 ottobre 2012 da un punto vendita della società resistente a seguito di richiesta di portabilità e, in tale occasione sono stati raccolti i dati a questi riferiti (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, estremi del documento di riconoscimento);

- in data 24 giugno 2013, è stato acquisito il consenso dell´interessato all´invio di materiale pubblicitario; successivamente il 17 marzo 2016 il consenso "è stato  modificato a NO sui sistemi della […] Società".

- la linea in questione risulta cessata per Number Portability il 9 gennaio 2014;

- il contatto telefonico del 2 febbraio 2016 è stato effettuato da una società partner di Telecom, designata responsabile del trattamento, che ha tratto il numero telefonico del ricorrente da "una lista di contattabilità costituita da clienti cessati per campagne di rientro di linea fissa, rilasciata dalla scrivente Società in data 29/1/2016 al suddetto partner";

- la telefonata del 12 maggio 2016, effettuata da altra società partner di Telecom -responsabile del trattamento- sulla base di una lista di contattabilità per clienti cessati per campagne di Mobile Number Portability, rilasciata da Telecom il 4 maggio 2016 ed avente validità fino al 5 giugno 2016, è avvenuta a causa di una anomalia che ha causato il mancato aggiornamento del consenso "sul sistema dedicato alla formazione delle campagne e la linea in questione è stata erroneamente inserita nella lista del 4/5/2016 che ha prodotto il contatto lamentato dal cliente";

PRESO ATTO della nota del 7 luglio 2016 con la quale il ricorrente, pur segnalando di non avere ricevuto nella propria casella di posta elettronica il riscontro interlocutorio citato da Telecom, ha affermato "che le informazioni corrispondono a quanto richiesto […] almeno per quanto riguarda l´origine dei dati e la finalità del trattamento, e la richiesta di revoca dell´autorizzazione del trattamento a fini pubblicitari";

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione del riconosciuto esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e dell´apparente assenza di ulteriori costi del procedimento a carico del ricorrente;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia