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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Personal club s.r.l. - 21 luglio 2016 [5792771]

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[doc. web n. 5792771]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Personal club s.r.l. - 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 320 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Carabinieri per la tutela della salute di Padova, nell´ambito di un´attività delegata dalla Procura della Repubblica di Verona, ha accertato, con il verbale di ispezione datato 26 settembre 2013, che la sig.ra Michela Napoli, nata a Bussolengo (Vr) il 1° settembre 1991 nella sua qualità di legale rappresentante della Personal club s.r.l. P.Iva: 04068180233, con sede in Verona, viale dell´Industria n. 38, presso l´unità locale ubicata in Bussolengo (Vr), via dell´Oca bianca n. 1, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza omettendo di rendere l´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 3/587 del 9 dicembre 2013 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 9 gennaio 2014, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società, dopo aver argomentato le ragioni per le quali "La sanzione irrogata all´odierna ricorrente appare eccessiva (…)", ha osservato come "I locali presso i quali la Personal club s.r.l. svolge la propria attività sono posizionati all´interno del centro commerciale di Bussolengo (Vr) denominato Gallery Shopping Center; l´intero centro è sottoposto a videosorveglianza (…) Della presenza del predetto impianto è data ampia ed esaustiva informativa all´utenza, stante la presenza di numerosi cartelli (…) Per tale motivo, al momento della recentissima istallazione dell´impianto di videosorveglianzaall´interno dei locali di Personal Club s.r.l., la (…) sig.ra Napoli Michela riteneva superfluo, nella massima buona fede, apporre ulteriore informativa all´interno dei locali della palestra";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Dalle motivazioni proposte appare pacifico come l´impianto di videosorveglianza del Gallery Shopping Center sia distinto e separato da quello in funzione presso l´unità locale della società presso la quale è stata accertata l´odierna contestazione. Risulta evidente, quindi, che il titolare del trattamento effettuato mediante l´utilizzo dell´impianto di videosorveglianza posto a presidio dell´unità locale ubicata in Bussolengo (Vr), via dell´Oca bianca n. 1, ai sensi dell´art. 28 del Codice, sia stato puntualmente individuato dai militari accertatori, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, nella Personal Club s.r.l. nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Quanto sopra, pertanto, non consente di sostanziare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che Personal Club s.r.l.  ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Personal club s.r.l. P.Iva: 04068180233, con sede in Verona, viale dell´Industria n. 38, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato,  entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia