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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5793571]

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[doc. web n. 5793571]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 371 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 maggio 2016 da XY nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale l´interessato, non ritenendosi soddisfatto del riscontro pervenuto, ha ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

la variazione dell´indirizzo di recapito delle "tessere dei codici di sicurezza" (cd.  "Password Card") al fine di ricevere le stesse  - attualmente inviate dall´istituto di credito resistente presso la residenza dell´interessato - alla Casella Postale indicata da quest´ultimo "o, in subordine, alla agenzia XX";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO in particolare che il ricorrente ha lamentato il fatto che, successivamente alla propria adesione al "Conto in linea [definito Banca Multicanale] arrivavano alla Casella Postale" dallo stesso indicata, oltreché tutta la corrispondenza relativa al rapporto bancario, "anche le Tessere Codici di sicurezza per effettuare bonifici da casa" e che tale invio è stato successivamente sospeso dalla banca "unilateralmente, senza preavviso e senza motivazioni" e sostituito dal recapito diretto presso l´abitazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 18 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 6 giugno 2016 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 30 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 maggio 2016 con la quale il ricorrente, nel richiamare sinteticamente le istanze avanzate con l´atto introduttivo del procedimento, ha comunque precisato che lo scopo perseguito attraverso quest´ultimo consiste non tanto nella richiesta "di cambio del recapito", ma nel ripristino del recapito postale modificato dall´istituto di credito resistente senza preavviso;

VISTA la nota del 31 maggio 2016 con la quale Unicredit S.p.A., nel precisare di aver utilizzato, ai fini dell´inoltro della tessera contenente i codici di sicurezza, il recapito fornito dal cliente "all´atto dell´attivazione del Servizio di Banca Multicanale", ha rappresentato specifiche difficoltà nell´accogliere le richieste del ricorrente anche a causa della imminente dismissione e contestuale sostituzione dei citati supporti con ulteriori dispositivi tecnologicamente più evoluti, contestualmente invitando il medesimo ad avvalersi di questi ultimi al fine di superare il problema lamentato;

VISTE le successive note, rispettivamente del 1° e del 17 giugno 2016 fatte pervenire dal ricorrente e del 17 giugno e dell´8 luglio 2016 trasmesse dalla resistente, con le quali le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni;

RILEVATO che la normativa in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, prevede, tra le facoltà riconosciute all´interessato, quella di chiedere la rettifica di dati oggettivamente errati, ovvero l´aggiornamento di dati superati per effetto di eventi successivi ovvero ancora l´integrazione di dati incompleti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzabile sulla base delle richieste contenute nell´atto di ricorso - che potevano apparire riconducibili ad un´istanza di rettifica e/o integrazione di dati personali - le ulteriori informazioni emerse nel corso del procedimento hanno invece portato ad escludere tale eventualità, palesando l´interesse del ricorrente ad un mero ripristino del recapito a suo tempo indicato e successivamente revocato dalla banca;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, tenuto conto del fatto che la questione prospettata dall´interessato risulta connessa ad aspetti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, esulando pertanto dall´ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO altresì che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate far le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia