g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 settembre 2016 [5796183]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5796183]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 383 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Wladimiro Borchi, nei confronti di Banco Popolare soc. coop. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di conoscere:

gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti designati ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice, "relativamente alla Filiale di Sesto fiorentino (…) per il periodo 2003-2004";

gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati personali ed il nominativo del responsabile "per i portali www.kalibra.it e www.cartaelectra.it e per il servizio Infocard di Carta Calibra per il periodo 2003-2004";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 giugno 2016 con la quale la resistente ha fornito riscontro all´interessato comunicando i dati richiesti e precisando, in particolare, che:

titolare del trattamento per il periodo 2003 – 2004 era la Banca Popolare di Lodi Scarl, mentre attualmente è il Banco Popolare soc. coop.;

analogamente, per il medesimo intervallo temporale, titolare del trattamento per la Carta Electa era la società Bipielle Ducato S.p.A., mentre per "la Carta Calibra ed il relativo servizio Infocard la società Banca Eurosistemi S.p.A. fino al 19 giugno 2014, cui è subentrato (…) l´Istituto Centrale delle Banche Popolari", per poi divenire, a seguito delle operazioni societarie successivamente intervenute, la società Agos Ducato S.p.A.;

VISTA la nota del 6 giugno 2016 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha tuttavia eccepito che, "in relazione al secondo quesito, non è dato comprendere se Banco Popolare indichi il nominativo dei responsabili e titolari del trattamento dati personali relativi alle Carte Electa e Calibra, o se, come richiesto (…), quelli dei portali" individuati nell´atto introduttivo del procedimento, nonché del "servizio INFOCARD di Carta Calibra";

VISTA la nota dell´8 giugno 2016 con la quale l´istituto di credito resistente ha confermato quanto già comunicato con la precedente memoria, precisando che le informazioni trasmesse con riferimento alle carte Electa e Calibra riguardano anche i corrispondenti portali;

VISTA la nota del 23 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha manifestato delle perplessità in ordine all´attendibilità del riscontro fornito dalla resistente, allegando a tal fine alcuni documenti da cui emergerebbero informazioni discordanti rispetto a quanto dichiarato da quest´ultima;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 con la quale la banca resistente ha ulteriormente confermato quanto già in precedenza dichiarato, precisando che le operazioni di cessione che hanno coinvolto le società del gruppo nel 2004 non hanno comportato, all´epoca, modifiche nell´attribuzione della titolarità della gestione delle carte di pagamento;

VISTA la nota del 14 luglio 2016 con la quale l´interessato, nel contestare nuovamente il riscontro ottenuto, ha chiesto all´istituto di credito di provare documentalmente quanto dichiarato;

CONSIDERATO che la resistente ha più volte confermato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") nel corso del procedimento quanto dichiarato fin dal primo riscontro, con ciò attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali che impone la comunicazione delle informazioni richieste dall´interessato senza con ciò onerare il titolare del trattamento dell´ulteriore obbligo di trasmettere al medesimo documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto affermato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, comunicando le informazioni richieste;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banco Popolare soc. coop. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia