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Provvedimento del 29 settembre 2016 [5796243]

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[doc. web n. 5796243]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 giugno 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Dini Modigliani, nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell´Ambasciata d´Italia ad Islamabad con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto "l´accesso, nonché l´eventuale rettificazione e cancellazione dei dati personali" che lo riguardano "posti a fondamento del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio di visto di ingresso adottato dall´Ambasciata Italiana di Islamabad";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 settembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 1° luglio 2016 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha rappresentato che:

la richiesta di visto avanzata dal ricorrente "era stata respinta il 5 febbraio 2016 in conseguenza della mancata autorizzazione (…) di uno dei paesi Schengen", ma che verifiche successive "hanno permesso di accertare che la mancata autorizzazione era in realtà dovuta esclusivamente ad un problema tecnico-informatico registrato nello scambio di informazioni con uno dei paesi" partecipanti all´accordo che aveva prodotto come esito "una falsa segnalazione" all´interno del sistema;

il visto di ingresso è stato successivamente rilasciato dall´Ambasciata Italiana ad Islamabad, dando peraltro comunicazione dei motivi del precedente diniego all´interessato;

VISTA la nota del 18 luglio 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´esaustivo riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia