g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 settembre 2016 [5799579]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5799579]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 giugno 2016 da XY nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste") con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"):

- si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato da Poste attraverso l´invio di "lettere contabili" in forma cartacea per ogni singola operazione relativa a due distinti conti Bancoposta Click allo stesso intestati ;

- ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto:

-  di aver scelto di aprire "un conto corrente interamente telematico con l´evidente intenzione di non intrattenere e ricevere corrispondenza cartacea, diversa da quella obbligatoria per legge"  (nella quale non rientrerebbero, a suo parere, le lettere contabili in questione);

- di aver appositamente scelto, "come consentito dalle condizioni di contratto",  di ricevere "le comunicazioni obbligatorie" con modalità elettronica;

- che "il conteggio delle singole operazioni può essere (…) effettuato mediante l´accesso al sito del Conto BancoPosta Click oppure tramite l´apposita app di Poste Italiane";

CONSIDERATO poi che il ricorrente ha in particolare lamentato l´illiceità del trattamento dei dati contenuti in tali lettere contabili in quanto eccedenti rispetto alle finalità per le quali gli stessi furono a suo tempo raccolti, ritenendo che il medesimo obiettivo sarebbe raggiungibile – "in maniera più efficace e più aderente al diritto all´autodeterminazione informativa (…)- mediante la consultazione on line dei movimenti, del saldo e dell´estratto conto, sia da sito web che da app";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con la quale la resistente ha sostenuto che le "Disposizioni in materia di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti del 29/7/2009", che, "al paragrafo 6 della Sezione VI, impongono all´intermediario di consegnare tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente alcune informazioni" relative al pagatore e al beneficiario;

PRESO ATTO che, nella medesima nota del 2 agosto, la resistente ha altresì sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente effettuato in relazione al contestato invio delle lettere contabili in forma cartacea è in linea con le condizioni contrattuali a suo tempo accettate dallo stesso ricorrente e che, in particolare, l´art. 11 di tali condizioni di contratto espressamente prevede che "le comunicazioni non allegate all´estratto conto (es. comunicazioni ai sensi dell´art. 118 del D.Lgs. 385/1993, lettere contabili relative a singole operazioni, etc.) relative al rapporto di Conto corrente, saranno inviate al Correntista, all´ultimo indirizzo comunicato, in formato cartaceo con le modalità e la periodicità previste per lo specifico rapporto/operazione";

VISTA la nota del 7 agosto 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ribadendo sostanzialmente la propria posizione; 

RILEVATO, tutto ciò premesso, che la normativa in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, prevede, tra le facoltà riconosciute all´interessato, quella di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per motivi legittimi;

CONSIDERATO che l´istruttoria svolta ha portato ad escludere che tale sia la volontà del ricorrente, interessato esclusivamente a far cessare l´invio di lettere contabili in forma cartacea, ossia a modificare una modalità di comunicazione fra le parti prevista dalle condizioni generali del contratto in essere;

RITENUTO dunque che la vicenda portata all´attenzione dell´Autorità, connessa ad aspetti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, esuli dall´ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e che pertanto il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO altresì che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia