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Provvedimento del 6 ottobre 2016 [5835241]

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[doc. web n. 5835241]

Provvedimento del 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 402 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 maggio 2016 dai sig.ri XY e KW nei confronti della SC.OT. Servizi - società amministratrice del "Condominio Susan", presso il quale gli stessi risiedono e sono comproprietari di due unità immobiliari – al fine di ottenere quanto già ad essa richiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ossia:

- l´accesso ai propri dati personali ai sensi dell´art. 7, comma 1 del Codice;

- le informazioni previste dall´art. 7, comma 2 del Codice;

- copia della documentazione inerente la consegna dell´informativa agli interessati e la richiesta del consenso dove necessaria;

- i ricorrenti hanno altresì richiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 12 luglio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 13 giugno 2016 con la quale la società resistente, con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha fornito:

- riscontro alle istanze avanzate dai ricorrenti ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

- chiarimenti riguardo i profili connessi alla richiesta di copia della documentazione relativa all´informativa resa agli interessati e alla richiesta di consenso;

VISTE le memorie del 17, 27 giugno e 4 luglio 2016 con le quali i ricorrenti hanno contestato quanto affermato dalla resistente in ordine agli aspetti relativi alla documentazione inerente l´informativa e il consenso;

VISTE le note del 23 giugno e 2 luglio 2016 con le quali la resistente ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che gli interessati possono esercitare ai sensi degli artt.. 7 ss. del Codice nei confronti del titolare del trattamento e ritenuto quindi di di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro in merito;

RILEVATO, invece, che le restanti richieste formulate dai ricorrenti, volte ad ottenere copia di documentazione, si pongono al di fuori dell´ambito delle istanze esercitabili ai sensi delle citate disposizioni e ritenuto, pertanto di dover dichiarare le stesse inammissibili;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della SC.OT. Servizi in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate dai ricorrenti ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

- dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle restanti richieste di trasmissione di copia di documentazione;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia