g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5843696]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5843696]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 maggio 2016 nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con la quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonella Alfano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione negativa che lo riguarda inserita nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) dalla citata società in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato in data 4 giugno 2010;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha in particolare lamentato l´illegittimità dell´avvenuta iscrizione presso i s.i.c. in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 al Codice, in www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

PRESO ATTO che l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 15 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 giugno 2016 con la quale Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., nel ribadire la regolarità delle segnalazioni in questione, ha dichiarato:

- di aver inviato, tramite posta ordinaria, all´indirizzo comunicato dal cliente le lettere di sollecito contenenti il preavviso ex art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta in data 15 dicembre 2010, 15 aprile 2013 e 15 maggio 2014 (di cui ha allegato copia);

- che né il Codice né il citato codice di deontologia e buona condotta prescrivono l´invio del preavviso ex art. 4, comma 7, mediante lettera raccomandata;

RILEVATO che l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta non prevede particolari modalità di invio del preavviso di imminente segnalazione nei s.i.c.;

CONSIDERATO che la resistente ha dichiarato (ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inviato al ricorrente il preavviso di imminente registrazione previsto dal citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta;

RITENUTO, tuttavia, che la resistente non abbia fornito elementi sufficienti a comprovare l´effettivo adempimento del proprio obbligo informativo, non avendo trasmesso alcuna documentazione inerente le modalità osservate per il relativo inoltro;

RILEVATO dunque che, nel caso di specie, la comunicazione dell´informazione creditizia di tipo negativo a suo tempo effettuata dalla resistente ai s.i.c. di riferimento appare essere avvenuta in modo illecito;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e per l´effetto ordinare alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai s.i.c. in relazione al finanziamento in questione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai s.i.c. in relazione al finanziamento in questione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia