g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5843762]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5843762]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 422 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 maggio 2016 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. con la quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonella Alfano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione negativa che lo riguarda inserita nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) dalla citata società in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato in data 3 novembre 2010;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha in particolare lamentato l´illegittimità dell´avvenuta iscrizione presso i s.i.c. in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 al Codice, in www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

PRESO ATTO che l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 15 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 con la quale Santander Consumer Bank S.p.A. ha dichiarato:

- di aver comunicato al cliente che le lettere di sollecito contenenti il preavviso ex art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta erano state inviate in data 6 agosto 2013, 6 settembre 2013 e 5 dicembre 2013 all´indirizzo fornito dallo stesso ed indicato sul contratto di finanziamento, "non risultando peraltro mai esser stata comunicata alcuna variazione di domicilio";

- la spedizione di tali lettere, come già rappresentato al ricorrente con nota del 4 marzo 2016, in risposta all´interpello preventivo ed antecedentemente al ricorso, è avvenuta a mezzo di sistema di invio postale con certificazione di recapito ("Formula Certa" di Nexvive, ex TNT Poste) che, nel caso del ricorrente, ha fornito una certificazione di consegna positiva (copia delle lettere e delle conferme di consegna sono state fornite al ricorrente in allegato alla citata nota);

- che alla luce degli elementi forniti "si può ragionevolmente presumere che gli avvisi di imminente registrazione siano stati effettivamente stati consegnati";

- che la situazione debitoria del ricorrente è stata definita con transazione a saldo e stralcio nel marzo 2015 a seguito della quale la resistente ha provveduto ad aggiornare la posizione del cliente presso i s.i.c.;

- la segnalazione in questione sarà conservata nei s.i.c. di riferimento per il periodo previsto nell´art. 6, commi 2 e 5 del citato codice di deontologia e buona condotta;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta non prevede particolari modalità di invio del preavviso di imminente segnalazione nei s.i.c.;

CONSIDERATO che la resistente ha attestato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettivamente inviato al ricorrente il citato preavviso;

RITENUTO inoltre che la resistente abbia fornito elementi sufficienti a comprovare l´effettivo adempimento del proprio obbligo informativo, trasmettendo specifica documentazione inerente le modalità osservate per il suo inoltro;

RILEVATO dunque che, nel caso di specie, la comunicazione dell´informazione creditizia di tipo negativo a suo tempo effettuata dalla resistente ai s.i.c. di riferimento appare essere avvenuta in modo lecito;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione negativa indicata nell´atto di ricorso;

RITENUTO quindi che, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia