g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5843807]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5843807]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 423 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 maggio 2016 nei confronti di Nuova Banca dell´Etruria e del Lazio S.p.A. con la quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonella Alfano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione negativa che lo riguarda inserita nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) dalla citata società in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 12 ottobre 2009;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha in particolare lamentato l´illegittimità dell´avvenuta iscrizione presso i s.i.c. in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 al Codice, in www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

PRESO ATTO che l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la banca resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 15 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 giugno 2016 con la quale Nuova Banca dell´Etruria e del Lazio Spa, richiamandosi alla nota del 14 marzo 2016, ha dichiarato:

- di aver segnalato al cliente attraverso 19 lettere di sollecito di pagamento (parzialmente fornite in copia) i numerosi insoluti verificatisi nel corso del rapporto;

- di aver comunicato al cliente con la nota del 31 ottobre 2013 (allegata) il preavviso ex art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta;

- che tale nota, spedita mediante "posta massiva", è stata consegnata il 12 novembre 2013, come risulta dal relativo estratto (anch´esso prodotto in copia);

- che la disposizione dell´art. 4, comma 7, non prevede l´invio del preavviso mediante lettera raccomandata;

- che, "sulla base di una pluralità di elementi concomitanti e sostanzialmente univoci (regolare effettuazione del processo di postalizzazione (…) – mancata evidenza di fatti, che nel periodo di invio, abbiano ostacolato il funzionamento del servizio di recapito – mancata evidenza di disguidi in ordine alla ricezione, ecc.)", non vi sarebbe "ragionevole motivo di dubitare che il Sig. XY abbia effettivamente ricevuto la comunicazione" in questione;

- che la segnalazione ai s.i.c. di riferimento in caso di insoluti è chiaramente contemplata anche nella stessa informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell´art. 13 del Codice e in quella prevista dall´art. 5 del citato codice di deontologia applicabile ai s.i.c. consegnate al ricorrente all´atto di accensione del rapporto;

- che la visibilità della segnalazione in questione nel s.i.c. di Crif sarebbe allo stato sospesa ("probabilmente dietro specifica richiesta avanzata dall´interessato a CRIF") risultando accessibile soltanto alla banca resistente e non al resto del sistema;

VISTA la nota del 29 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha dichiarato:

- di non aver ricevuto la lettera contenente il preavviso ex art. 4, comma 7, tenuto conto che tale lettera è stata inviata ad un indirizzo presso il quale lo stesso non risiedeva più dall´inizio del 2013, mentre la variazione dell´indirizzo in anagrafica sarebbe stata registrata dalla banca solo successivamente, come si evince dal sollecito del 14 novembre 2014, che riporta per la prima volta l´indirizzo corretto;

- che in data 13 giugno 2014 l´interessato avrebbe sottoscritto con la banca un atto di modifica del piano di ammortamento del mutuo con sospensione del rimborso in linea capitale delle rate per il periodo 1° settembre 2013-31 agosto 2014 sostanzialmente sanando le morosità verificatesi nel periodo interessato;

- che ad oggi il finanziamento sarebbe in regolare ammortamento;

VISTA la nota del 5 ottobre 2016 con la quale la banca resistente ha sottolineato che:

- il ricorrente avrebbe ammesso di essere al corrente della sussistenza di ritardi nei pagamenti dovuti al preteso ritardato incasso dei canoni di un contratto di locazione;

- la lettera contenente il preavviso è stata inviata all´ultimo indirizzo indicato dal ricorrente e rimasto valido fino alla comunicazione della relativa variazione (il cui onere è a carico del cliente) avvenuta solo in data 10 settembre 2014 (come da richiesta del ricorrente allegata in copia);

- anche successivamente alla modifica del piano di ammortamento, alcune rate sarebbero state pagate con ritardo;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta non prevede particolari modalità di invio del preavviso di imminente segnalazione nei s.i.c.;

CONSIDERATO che la resistente ha attestato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inviato  del ricorrente risultante dall´anagrafica interna il preavviso di imminente registrazione previsto dal citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta;

RITENUTO inoltre che la resistente abbia fornito elementi sufficienti a comprovare l´effettivo adempimento del proprio obbligo informativo, fornendo specifica documentazione inerente le modalità osservate per il suo inoltro;

RILEVATO dunque che, nel caso di specie, la comunicazione dell´informazione creditizia di tipo negativo a suo tempo effettuata dalla resistente ai s.i.c. di riferimento appare essere avvenuta in modo lecito;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione negativa indicata nell´atto di ricorso;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia