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Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5843871]

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[doc. web n. 5843871]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 giugno 2016 da XY nei confronti della Pizzalto S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accesso ai propri dati personali;

- la comunicazione di tali dati in forma intellegibile, nonché le finalità e modalità, la logica del trattamento se attuato con mezzi elettronici, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile e le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di essersi recato -nelle giornate del 6 e 7 febbraio 2016 in località Roccaraso- presso gli impianti sciistici della "Pizzalto S.p.A.", società che gestisce un complesso turistico-sportivo, comprendente anche alcuni impianti di risalita;

- che tutta l´area è coperta da un sistema di videosorveglianza con telecamere che inquadrano le aree comuni ed i tornelli di accesso agli impianti di risalita, attivati da tessere magnetiche personali (skipass) sulle quali sono riportati i dati identificativi dell´intestatario;

- di aver richiesto di accedere ai propri dati personali raccolti attraverso tali sistemi, al fine di poter acquisire elementi di prova a proprio discarico in una causa civile, ma di non aver ricevuto riscontro dalla resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota 13 settembre 2016, con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale la Pizzalto S.p.A., assistita dagli avv. Lucio e Andrea Iannotta, con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha rappresentato:

- di avere conferito incarico ad un tecnico, iscritto all´ordine degli ingegneri della provincia dell´Aquila, di redigere una perizia giurata inerente il funzionamento dei sistemi camera monitor e videosorveglianza degli impianti di risalita di proprietà della Pizzalto, il sistema di accesso agli impianti e il funzionamento dello skipass;

- che dalla perizia giurata redatta il 5 luglio 2016 (allegata agli atti del fascicolo) emerge che:

• il sistema camera monitor ha lo scopo di verificare il portatore del titolo di accesso agli impianti di risalita e si integra con un altro sistema (cd. Helix) rilevando ad ogni passaggio la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere così da consentire una comparazione visuale delle caratteristiche del cliente ai vari passaggi con le informazioni contenute nel biglietto. Il sistema camera monitor prevede la cancellazione automatica dei dati registrati decorso il tempo di validità del titolo di viaggio;

• il sistema di videosorveglianza ha lo scopo di garantire la sicurezza dei beni e delle attrezzature, "la conservazione delle immagini è limitata a 24 ore successive alla rilevazione. Le immagini, trascorse 24 ore, sono automaticamente cancellate. Non esistono archivi";

• il sistema di accesso agli impianti provvede all´emissione del titolo di accesso agli impianti stessi e al controllo del varco per la verifica di validità del titolo stesso. I dati dei passaggi vengono raccolti e memorizzati per il periodo della durata dell´erogazione del servizio, durante questo periodo "è possibile fare ricerche sugli impianti di risalita utilizzati dal portatore del biglietto, ma non determinare le distanze percorse o ottenere dati di performance. […] I dati relativi ai passaggi dei portatori del titolo di viaggio sono cancellati in automatico terminata la durata dell´erogazione del servizio. Non esistono archivi";

- che la raccolta e il trattamento dei dati sono finalizzati esclusivamente all´erogazione del servizio richiesto e che "il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti […] Trascorso questo periodo saranno distrutti";

- che dall´informativa resa sul sito della società, il ricorrente era a conoscenza dei termini di cancellazione dei dati raccolti, pertanto la società "non aveva e non ha alcun obbligo di dare riscontro all´istanza del [ricorrente] del 9 aprile 2016, né avrebbe potuto, data l´assenza di archivi se non per la durata del servizio erogato";

VISTE le memorie datate 5 e 8 luglio con le quali il ricorrente nel contestare quanto affermato dalla resistente anche in ordine alle modalità del trattamento effettuato, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso introduttivo;

VISTE le note inviate il 7 e 8 luglio con le quali la resistente nel replicare alle osservazioni avanzate dal ricorrente ha ribadito quanto già dichiarato con la memoria difensiva del 5 luglio 2016;

RILEVATO preliminarmente che gli artt. 7 e ss. del Codice riconoscono il diritto dell´interessato di ottenere la conferma o meno dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e stabiliscono che il titolare del trattamento è tenuto a fornire riscontro alle richieste dell´interessato adottando anche idonee misure volte ad agevolare l´accesso ai dati personali, nonché a semplificare le modalità di detto accesso e ridurre i tempi per il riscontro (art. 10, comma 1 del Codice);

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro, avendo dichiarato di non detenere i dati riferiti al ricorrente registrati nell´ambito del complesso turistico-sportivo della Pizzalto, poiché i sistemi di raccolta di dati e immagini non hanno archivi e sono predisposti per la cancellazione automatica dei dati degli interessati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Pizzalto S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, resasi necessaria a causa della tesi più volte sostenuta dalla resistente di non dover fornire risposta all´istanza presentata ai sensi dell´art. 7 del Codice, e compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro infine fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia